Insussistenza del fumus boni iuris per concessione demaniale contesa in sede civile (TAR Basilicata n. 52 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il ricorso avverso il diniego di concessione per l’utilizzazione di suolo demaniale deve ritenersi sprovvisto di fumus boni iuris qualora risulti che, sul medesimo bene, penda un procedimento di rinnovo del titolo concessorio in favore del controinteressato, il cui svolgimento appaia prima facie conforme alle previsioni regolamentari vigenti. Le allegazioni relative a presunti abusi nella gestione del bene demaniale, ove non adeguatamente dimostrate e già oggetto di controversia nella pertinente sede civile possessoria, non possono fondare l’accoglimento dell’istanza cautelare. L’insussistenza del fumus assorbe la verifica del periculum in mora, che comunque non risulta provato quando le esigenze cautelari sono correlate a circostanze tutelabili nella richiamata sede civile.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale aveva rigettato la loro richiesta di concessione per l’utilizzazione di suolo demaniale dell’alveo di un corso d’acqua, sito in agro del comune di Tursi (MT). Il diniego era comunicato a mezzo PEC alla fine di dicembre 2025. Il provvedimento rispondeva a una nota protocollata in data 10 novembre 2025.
I ricorrenti contestavano il diniego, deducendo la sussistenza di abusi nella gestione del bene demaniale da parte del controinteressato, che a loro dire avrebbero dovuto ostare al rinnovo della concessione allo stesso favorevole. La Regione Basilicata e il controinteressato non si costituivano in giudizio. I ricorrenti presentavano altresì domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, all’esito della camera di consiglio, riteneva che il ricorso fosse sprovvisto di fumus boni iuris. A fondamento di tale conclusione, il Collegio ha evidenziato in primo luogo che sul bene demaniale oggetto di causa pende effettivamente un procedimento di rinnovo del titolo concessorio in favore dell’odierno controinteressato. Lo svolgimento di tale procedimento è apparso al Tribunale prima facie conforme alle previsioni tipiche vigenti in materia, con specifico riferimento al D.P.R. n. 296/2005, recante criteri e modalità per la concessione in uso e in locazione dei beni immobili dello Stato.
In secondo luogo, il Collegio ha rilevato che gli ipotizzati abusi nella gestione del bene demaniale, che i ricorrenti asserivano essere ostativi al rinnovo della concessione, non erano assistiti da adeguata dimostrazione. Il Tribunale ha inoltre precisato che tali questioni risultavano ancora controverse nella pertinente sede civile possessoria, contestualmente attivata dai ricorrenti.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto non provato un periculum in mora connotato da gravità ed irreparabilità. Le esigenze cautelari rappresentate risultavano, infatti, correlate a circostanze potenzialmente tutelabili nella richiamata sede civile possessoria. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con nullità delle spese della fase in assenza di controparti costituite.
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Nota della Redazione
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