Sull’ambito di applicabilità dell’art. 26 d.l. n. 50/2022 anche ai contratti in corso (TAR Basilicata n. 100 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 26 d.l. n. 50/2022 introduce un meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi nei contratti pubblici che opera direttamente, senza lasciare margini di discrezionalità alla stazione appaltante. Tale circostanza incide sul riparto di giurisdizione, potendo configurare una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Il giudice amministrativo deve quindi verificare d’ufficio la propria giurisdizione, assegnando alle parti un termine per dedurre sulla questione.
Il Fatto
Una società, appaltatrice di lavori sulla strada statale n. 658, presentava ad ANAS S.p.A. istanze per l’emissione di certificati di stato di avanzamento lavori straordinari ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022. La stazione appaltante, con nota, condizionava l’emissione dei certificati all’ottenimento di risorse da un apposito fondo ministeriale. La società impugnava il silenzio e la successiva nota, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, in composizione collegiale, ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Il Collegio ha osservato che l’art. 26 d.l. n. 50/2022 prevede un meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi che, essendo introdotto direttamente dalla legge, è erosivo di ogni margine di discrezionalità della pubblica amministrazione.
Il principio affermato è che, quando la pretesa del privato si fonda su una norma che attribuisce un effetto automatico senza lasciare spazi valutativi all’amministrazione, la situazione giuridica soggettiva azionata si configura come diritto soggettivo, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Il giudice amministrativo ha quindi l’onere di verificare preventivamente la sussistenza del proprio potere giurisdizionale.
Il TAR ha pertanto disposto la comunicazione alle parti della questione, assegnando loro dieci giorni per presentare memorie vertenti esclusivamente sul profilo della giurisdizione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. La decisione è stata rimessa alla successiva camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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