Sanatoria semplificata inapplicabile in caso di difformità totale accertata con ordinanza di demolizione inoppugnata (TAR Basilicata n. 3 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione non impugnata, che abbia accertato la natura di difformità totale delle opere rispetto al titolo edilizio ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce presupposto vincolante che esclude l’applicabilità della sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del medesimo d.P.R. Ne consegue la legittimità del provvedimento comunale che dichiari l’inefficacia della S.C.I.A. in sanatoria presentata per opere già oggetto di ordine di demolizione definitivo. È altresì tardiva, perché non proposta nel termine di decadenza, ogni censura avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, qualora il decorso del termine sia maturato anteriormente alla notifica del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui il Comune aveva dichiarato inefficace la S.C.I.A. in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, nonché l’atto di diffida ad astenersi dalla ripresa dei lavori, ritenendo ancora operante la precedente ordinanza di demolizione non impugnata.
Con motivi aggiunti, la società ha successivamente impugnato la determinazione con cui il Comune aveva annullato in autotutela la medesima S.C.I.A., nonché il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, presentata per i medesimi manufatti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondata anche la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, richiamando il proprio precedente orientamento espresso nell’ordinanza cautelare reiettiva n. 76 del 10/9/2025.
In primo luogo, è stato evidenziato che l’ordinanza di demolizione n. 4 del 2/2/2024, divenuta inoppugnabile per mancata impugnazione, aveva univocamente qualificato le opere come difformità totali dal titolo edilizio. Detta qualificazione, resa ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, rende strutturalmente incompatibile l’intervento con la fattispecie di sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del medesimo d.P.R., la quale presuppone che le opere siano solo parzialmente difformi.
Da ciò discende la correttezza del provvedimento comunale che ha tempestivamente neutralizzato gli effetti della segnalazione, dichiarandone l’inefficacia. Il provvedimento, pertanto, non necessitava di una motivazione ulteriore, essendo la sua ragione giustificatrice direttamente riconducibile al presupposto costituito dall’ordinanza di demolizione definitiva.
Con riferimento al silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale ha rilevato la tardività delle censure, poiché l’istanza era stata presentata in data 6/3/2024 e la reiezione per silentium si era formata in data 5/5/2024, con conseguente decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione. Non è stato infine ravvisato alcun pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato.
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Nota della Redazione
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