Criterio cronologico ex art. 8, comma 1-ter, D.lgs. n. 152/2006 e condizionalità giuridica nel rilascio della V.I.A. per impianti eolici interferenti (TAR Basilicata n. 550 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio cronologico di trattazione delle istanze di valutazione di impatto ambientale, di cui all’art. 8, comma 1-ter, D.lgs. n. 152/2006, costituisce criterio ordinativo che assicura la priorità del progetto per primo candidato, ma non impone un ordine di conclusione dei procedimenti coincidente con l’ordine di presentazione delle domande, potendo quest’ultimo essere diversamente modulato in ragione di concrete complessità procedurali. La funzione ordinativa della norma — dirimere su base oggettiva i conflitti tra soluzioni progettuali caratterizzate da interferenza esecutiva — è efficacemente soddisfatta anche da una previsione di condizionalità giuridica che, a prescindere dal nomen impiegato, sia interpretabile quale cogente prescrizione limitativa della portata autorizzatoria del provvedimento ampliativo, con l’effetto implicito di precludere la realizzazione del progetto della controinteressata prima della definizione del procedimento di V.I.A. relativo al progetto prioritario. Il rinvio della soluzione dell’interferenza a successive fasi autorizzative non integra contraddittorietà, ma realizza un equilibrato contemperamento tra le diverse esigenze, anche in considerazione del carattere perentorio dei termini di conclusione dei procedimenti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto di compatibilità ambientale e il conseguente Provvedimento Unico in materia Ambientale rilasciati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in favore della società controinteressata, per la realizzazione di un impianto eolico composto da cinque aerogeneratori, della potenza complessiva di 33 MW, nei Comuni di Aliano, Missanello e Gallicchio. Entrambe le società avevano presentato istanza di V.I.A. per progetti in larga parte interferenti, avendo quattro dei cinque aerogeneratori previsti dalla controinteressata carattere di sovrapposizione con quelli del progetto della ricorrente, candidato per primo.
La Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, nel parere favorevole reso sul progetto della controinteressata, aveva rilevato l’interferenza e precisato che, laddove fosse stata accordata priorità al progetto della ricorrente, gli aerogeneratori interferenti sarebbero stati stralciati. La ricorrente deduceva l’illegittimità del decreto di V.I.A. per contrasto con il criterio cronologico di cui all’art. 8, comma 1-ter, D.lgs. n. 152/2006, non avendo il Ministero dettato un criterio per disciplinare la sovrapposizione, rimettendo la decisione alle successive fasi autorizzative presso la Regione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura. Il Collegio ha preliminarmente osservato che il criterio cronologico codificato dall’art. 8, comma 1-ter, D.lgs. n. 152/2006, a prescindere dalla problematica relativa alla sua applicabilità ratione temporis, va inteso come criterio ordinativo che, nell’assicurare la priorità del progetto per primo candidato, non esclude che si realizzi un ordine di conclusione differente rispetto a quello di presentazione delle domande, in ragione di concrete complessità procedurali.
La Corte ha evidenziato come il carattere perentorio dei termini di conclusione dei procedimenti e l’inconfigurabilità di un’atipica ed indefinita causa di sospensione procedimentale, connessa all’esigenza di garantire ad oltranza la priorità anche decisionale del progetto più risalente, depongano a favore di una lettura flessibile della norma, in contrasto con i principi di efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.
Quanto alla funzione ordinativa della norma, diretta a dirimere su base oggettiva i conflitti tra soluzioni progettuali interferenti, il Collegio ha ritenuto che essa possa dirsi efficacemente soddisfatta dalla previsione condizionale introdotta dal Ministero nel parere della Commissione Tecnica e riprodotta nel giudizio di V.I.A., secondo cui, laddove fosse stata accordata priorità al progetto della ricorrente, gli aerogeneratori interferenti non avrebbero potuto essere realizzati e sarebbero stati stralciati.
Tale previsione — ha precisato il TAR — è interpretabile de iure alla stregua di una cogente prescrizione limitativa della portata autorizzatoria del provvedimento ampliativo, con l’effetto implicito di precludere la realizzazione del progetto della controinteressata prima della definizione del procedimento di V.I.A. relativo al progetto prioritario. Il meccanismo della condizionalità giuridica, quindi, non solo non contraddice la ratio della norma, ma realizza un equilibrato e ragionevole contemperamento tra diverse e potenzialmente confliggenti esigenze, risultando coerente con la volontà, più volte espressa dal Ministero negli atti impugnati, di assicurare precedenza al progetto della società ricorrente.
In ragione dell’originalità delle questioni trattate, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.