Rimessaggio attrezzatura balneare organizzabile altrove, rigetto della cautela (TAR Calabria n. 478 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso un provvedimento di decadenza di una concessione demaniale marittima, la tutela d’urgenza non può essere accordata quando il ricorrente possa organizzare in maniera diversa il rimessaggio dell’attrezzatura balneare, atteso che la relativa esigenza è suscettibile di essere soddisfatta senza il sacrificio dell’interesse pubblico sotteso all’atto di autotutela. La possibilità di un diverso assetto organizzativo esclude il cd. periculum in mora necessario per la sospensione, ferma restando l’azione di risarcimento del danno nell’ipotesi di accertata illegittimità del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La ricorrente, socio accomandatario e legale rappresentante di una società, impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione provvisoria n. 14/2024, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi, lo sgombero e la riacquisizione dell’immobile demaniale marittimo. La società chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento e degli atti presupposti, tra cui la nota della Capitaneria di Porto e il verbale di sopralluogo.
Si costituivano in giudizio il Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, opponendosi all’accoglimento dell’istanza cautelare. Alla camera di consiglio del giorno 2 settembre 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la domanda di sospensione proposta in via incidentale ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ha ritenuto di non accogliere l’istanza, incentrando la propria decisione esclusivamente sul requisito del periculum in mora.
Pur non essendosi pronunciato sul fumus boni juris della domanda, il Tribunale ha rilevato come l’eventuale pregiudizio lamentato dalla ricorrente — riferibile alla necessità di rimessaggio dell’attrezzatura balneare — non presentasse il carattere di gravità e irreparabilità richiesto per la concessione della tutela cautelare. Tale esigenza, infatti, poteva essere ragionevolmente soddisfatta attraverso una diversa organizzazione delle attività, senza che ne derivasse un vulnus definitivo per la posizione giuridica della società.
La decisione è stata assunta con una motivazione sintetica, tipica della fase cautelare, nella quale l’assenza dei presupposti per la sospensione è stata correlata alla possibilità di organizzare in maniera diversa il rimessaggio, salvo il ricorso all’ordinaria azione di risarcimento del danno nell’ipotesi in cui l’illegittimità del provvedimento venga accertata nel giudizio di merito.
In ragione di tale esito, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di fase in favore del Comune, liquidate in misura di € 1.000, oltre accessori, e compensandole nei confronti del Ministero, la cui posizione processuale era rimasta defilata.
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Nota della Redazione
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