Chiarimenti al Commissario ad acta e superamento incidente di esecuzione (TAR Calabria n. 1604 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’incidente di esecuzione volto a contestare l’operato del Commissario ad acta è superato quando questi, con nuovi provvedimenti, integra e supera le precedenti deliberazioni, rimuovendo le cause di incompletezza o illegittimità segnalate. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza fornisce i chiarimenti richiesti e impartisce indicazioni affinché il Commissario prosegua la propria attività con le modalità più di recente adottate, garantendo così la corretta esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ricorso proposto avverso il silenzio/inadempimento del Comune sull’istanza presentata nel dicembre 2021. Il TAR, con sentenza del dicembre 2022, aveva accolto il ricorso, dando avvio al giudizio di ottemperanza. In tale ambito, il Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza ha adottato una serie di provvedimenti volti a dare esecuzione al giudicato, relativi alla demolizione di un immobile. Nel maggio 2026, un controinteressato ha depositato un incidente di esecuzione, sollevando rilievi sull’operato del Commissario e sulla prosecuzione dei lavori di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che l’incidente di esecuzione è intervenuto in un momento in cui l’iter procedimentale era ancora in corso. Il parere del Dipartimento Infrastrutture della Regione aveva evidenziato l’incompletezza del progetto di demolizione, carente di un apposito progetto strutturale esecutivo. Il Comando dei Vigili del Fuoco, pur dichiarandosi incompetente, aveva concordato con tale valutazione, confermando la necessità di integrare la documentazione progettuale.
Con nota dell’aprile 2026, il Commissario ad acta aveva pertanto chiesto al tecnico esterno incaricato di provvedere all’integrazione, ma questi aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali. Con determina del maggio 2026, il Commissario ha quindi affidato l’incarico a un nuovo tecnico. Il Collegio rileva che tale nuovo provvedimento integra e supera la precedente deliberazione del 12 aprile 2026, con cui era stata disposta la prosecuzione dei lavori di demolizione.
Alla luce di tale successione di atti, il TAR ritiene che risultino superati i rilievi mossi dal controinteressato nell’incidente di esecuzione. L’integrazione progettuale, affidata al nuovo professionista, è infatti funzionale a colmare le carenze evidenziate dai pareri tecnici, rendendo l’operato del Commissario conforme alle prescrizioni del giudicato. Il Collegio, infine, fornisce le indicazioni affinché il Commissario ad acta prosegua la propria attività con le modalità più di recente adottate, ossia quelle caratterizzate dall’affidamento dell’incarico di integrazione progettuale al nuovo tecnico.
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Nota della Redazione
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