L’interdittiva antimafia è extrema ratio e richiede il giudizio prognostico sulle misure collaborative (TAR Calabria n. 1602 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia costituisce l’extrema ratio nel sistema di prevenzione della criminalità organizzata, da limitare alle situazioni più gravi di pericolo di condizionamento mafioso. Sussiste a carico dell’Amministrazione uno specifico onere di adeguata motivazione sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, applicabili in caso di agevolazione occasionale. Tale obbligo può ritenersi assolto solo quando emergono elementi che indichino un legame strutturale, organico o duraturo tra l’impresa e la criminalità organizzata, ovvero quando risulti un giudizio prognostico sull’idoneità delle misure collaborative a superare il tentativo di infiltrazione. Non è sufficiente una presunta valutazione implicita sul punto, poiché un approccio generalizzato sterilizzerebbe la garanzia della gradualità delle misure prefettizie.
Il Fatto
La titolare di una ditta individuale operante nel settore balneare impugnava l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Cosenza, nonché i successivi decreti comunali di revoca delle concessioni demaniali marittime e la nota di revoca della licenza di subingresso. La ricorrente deduceva la violazione del contraddittorio procedimentale, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura e l’omessa valutazione della possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso, rilevando che la piena conoscenza del provvedimento interdittivo era maturata solo a seguito della notifica dei decreti di revoca delle concessioni demaniali, avendo la Prefettura notificato l’interdittiva a un indirizzo PEC non più valido, risultando già sostituito alla data della notifica.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la censura sulla violazione del contraddittorio, avendo la titolare dimostrato piena conoscenza dei fatti contestati e non avendo allegato elementi che, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto determinare un esito diverso.
Accolta, invece, la doglianza relativa all’omessa valutazione delle misure di prevenzione collaborativa. Il Tribunale ha richiamato il principio di gradualità delle misure introdotto dall’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, evidenziando che l’Amministrazione è gravata da uno specifico onere motivazionale sull’insussistenza delle condizioni per l’applicazione delle misure collaborative. La giurisprudenza citata richiede, infatti, un giudizio prognostico sulla sufficienza delle misure di cui all’art. 94-bis a superare il tentativo di infiltrazione, sottraendo l’impresa dal rischio di condizionamento delle consorterie criminali.
Nel caso di specie, la Prefettura non aveva svolto alcuna valutazione in ordine alla possibilità di applicare lo strumento collaborativo, né poteva sopperirsi a tale omissione mediante l’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Ulteriore conforto alla necessità del giudizio prognostico è stato tratto dalla circostanza che la Corte di Appello di Catanzaro aveva ammesso l’impresa al controllo giudiziario, rilevando un mero rischio di ingerenza non concretizzatosi in alcun affare o azione concreta.
L’accertata illegittimità dell’interdittiva ha determinato l’accoglimento dei motivi aggiunti, risultando la revoca della licenza di subingresso un atto a contenuto vincolato consequenziale alla determinazione antimafia. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e salva la rideterminazione dell’Amministrazione sulla base di ulteriori accertamenti.
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Nota della Redazione
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