Transito nei ruoli civili della Difesa: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 1598 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di volontà di rinunciare al transito nei ruoli civili della Difesa, manifestata dal ricorrente dopo la notifica del ricorso, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La rinuncia all’atto impugnato, essendo venuto meno l’interesse strumentale alla rimozione dello stesso, impone al giudice amministrativo di pronunciare l’improcedibilità senza entrare nel merito delle censure proposte, indipendentemente dalla fondatezza delle stesse.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, ha impugnato il provvedimento con cui è stato disposto il suo transito nell’Area Assistenti del Personale Civile, ai sensi dell’art. 930, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), contestando in particolare la determinazione della sede di prima assegnazione presso il Comando Legione Carabinieri indicato nell’allegato 2 del medesimo atto. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta dal Tribunale per difetto dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con nota depositata in data 26 maggio 2026, la difesa erariale ha prodotto la comunicazione PEC del 19 gennaio 2025, con cui il ricorrente ha manifestato espressamente la volontà di rinunciare al transito nei ruoli civili della Difesa. Tale dichiarazione, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, ha reso l’azione originariamente proposta priva di qualsiasi utilità concreta per il ricorrente, essendo venuto meno l’interesse all’annullamento di un provvedimento i cui effetti il ricorrente stesso ha scelto di non conseguire.
Il giudice amministrativo, nel prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, ha richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale prevede che il ricorso sia dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. La pronuncia declinatoria di rito, pertanto, non ha richiesto l’esame delle censure di merito dedotte nel ricorso, siano esse relative a presunti vizi di legittimità del provvedimento impugnato.
La natura della decisione, adottata in rito senza un esame nel merito della controversia, ha costituito altresì il fondamento della compensazione delle spese di giudizio, disposta dal Tribunale in ragione delle peculiarità della definizione del processo. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.