Revoca in autotutela della voltura e mancata tutela dell’affidamento in caso di falsa rappresentazione (TAR Calabria n. 1583 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela di un provvedimento amministrativo favorevole, pur se non espressamente qualificata, deve essere inquadrata nell’istituto dell’annullamento d’ufficio disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 quando l’Amministrazione agisca per la rimozione di un atto illegittimo. Non può configurarsi un affidamento legittimo in capo al privato che abbia rappresentato all’Amministrazione, anche mediante omissioni, uno stato fattuale preesistente diverso da quello reale. In tale evenienza, l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata sussiste in re ipsa ed è prevalente sull’interesse del privato al mantenimento dell’atto, rendendo ammissibile l’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale. Non è invece configurabile la fattispecie della revoca per sopravvenienze di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nella gestione di un impianto stradale di distribuzione carburanti, aveva ottenuto dall’ufficio SUAP del Comune resistente la voltura dell’autorizzazione petrolifera originariamente intestata alla società cedente. Successivamente, alla luce di documentazione trasmessa dalla società proprietaria del fondo su cui insiste l’attività, la pratica veniva riesaminata e la voltura annullata in autotutela.
La società ricorrente impugnava il provvedimento di autotutela, deducendo la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e la mancata applicazione dei presupposti per la revoca di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Unitamente all’atto comunale, venivano impugnati il provvedimento di rigetto del Comando dei Vigili del Fuoco e l’atto di avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio adottato dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto alla dedotta violazione del diritto di partecipazione, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione aveva inviato per due volte la comunicazione di avvio del procedimento alla casella di posta elettronica certificata della società, la seconda delle quali all’indirizzo indicato dalla stessa società come corretto, oltre ad averla pubblicata sul portale SUAP. La partecipazione del privato doveva quindi ritenersi effettivamente sollecitata.
Sul merito dell’autotutela, il Tribunale ha chiarito che la fattispecie non poteva essere ricondotta alla revoca di cui all’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, bensì all’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della medesima legge, come del resto espressamente indicato nell’atto di avvio del procedimento. Ne conseguiva la natura inconferente delle doglianze della ricorrente, fondate su una base giuridica errata.
Il Collegio ha quindi affermato che la sussistenza di un serio dubbio in ordine al possesso, in capo alla società cedente, di un titolo idoneo a consentire la voltura integra un presupposto sufficiente per l’adozione del provvedimento di autotutela, trattandosi di circostanza non debitamente comunicata in precedenza all’Amministrazione. La non veritiera prospettazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo favorevole esclude la configurabilità di un affidamento legittimo e rende l’interesse pubblico al ripristino della legalità prevalente, ex art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, senza necessità di alcun accertamento penale. Il Tribunale ha richiamato a sostegno la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sezione III, 25 marzo 2026, n. 2505.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la sentenza civile invocata dalla ricorrente, in quanto involgente la sola fase esecutiva del rilascio dell’immobile a seguito dell’accertata risoluzione del contratto di locazione, e ha rilevato che la ricorrente non aveva offerto piena prova del possesso del titolo presupposto per la voltura. Infine, ha dichiarato inammissibile il gravame avverso l’atto dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, trattandosi di atto endoprocedimentale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in causa.
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Nota della Redazione
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