Abrogazione parziale dell’art. 113 T.U.L.S. per l’affitto d’azienda concorsuale (TAR Calabria n. 1504 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il combinato disposto degli artt. 11 e 12 l. n. 475/1968 e degli artt. 113, comma 1, lett. a) e 129 r.d. n. 1265/1934 vieta la temporanea cessione della gestione di una farmacia tramite contratto di affitto d’azienda, ma tale divieto è stato abrogato in parte qua dagli artt. 104-bis e 104-quater l. fall., introdotti dal d.lgs. n. 5/2006, con riferimento alle procedure concorsuali. Ne consegue che l’affitto d’azienda autorizzato dal giudice delegato è legittimo quando utile alla più proficua vendita, e il termine di quindici mesi per il trasferimento della farmacia, pena la decadenza, opera solo se il programma di liquidazione non ha fissato un termine maggiore.
Il Fatto
Dichiarato il fallimento del titolare di una farmacia, il giudice delegato autorizzava l’indizione di una procedura competitiva per l’affitto d’azienda al fine di garantire la continuità del servizio. All’esito, la società ricorrente stipulava il contratto di affitto con la curatela nel 2019, gestendo l’esercizio ininterrottamente. Dopo la conclusione della procedura di vendita, avvenuta nel maggio 2025, la Regione Calabria avviava il procedimento di decadenza dall’autorizzazione, ritenendo l’affitto d’azienda inammissibile e superato il termine perentorio di quindici mesi dal fallimento previsto dall’art. 113, comma 1, lett. a) r.d. n. 1265/1934.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione attiva della società ricorrente, pur in presenza di una condizione sospensiva nel contratto di acquisto, in ragione della posizione differenziata rispetto alla procedura di trasferimento.
Nel merito, il Collegio ha condiviso la ricostruzione normativa operata dall’amministrazione: il sistema delineato dagli artt. 11 e 12 l. n. 475/1968 e dall’art. 129 r.d. n. 1265/1934 non contempla l’affitto d’azienda come forma di gestione della farmacia, ammettendo solo l’esercizio provvisorio da parte del curatore e la decadenza decorsi quindici mesi senza cessione.
Tuttavia, la riforma del diritto fallimentare operata dal d.lgs. n. 5/2006, con l’introduzione degli artt. 104-bis e 104-quater l. fall., ha inciso su tale impianto. La nuova disciplina, completa e specifica per il caso di fallimento, si pone in distonia con il quadro previgente. L’antinomia è risolta applicando l’art. 15 delle preleggi, per cui la legge posteriore abroga la precedente per incompatibilità o perché regola l’intera materia.
Ne consegue che gli artt. 104-bis e 104-quater l. fall. hanno abrogato in parte qua il complesso normativo previgente: l’affitto d’azienda è ammissibile nell’ambito di una procedura concorsuale, quando utile alla più proficua vendita, e il termine di quindici mesi per la vendita è derogabile se il programma di liquidazione, approvato e vigilato dal giudice delegato, ha fissato un termine maggiore. Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento del provvedimento decadenziale e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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