Insufficiente il mero stazionamento tra i tifosi per il Daspo (TAR Calabria n. 1495 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura del Daspo di cui all’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989 può essere applicata solo in presenza di una condotta, anche di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione, che pongano in pericolo la sicurezza pubblica o creino turbative all’ordine pubblico. La mera presenza fisica sul luogo in cui altri soggetti pongano in essere condotte pericolose, se non accompagnata da un concreto apporto causale alla situazione di allarme e pericolo, non integra la fattispecie della partecipazione attiva. Non è, pertanto, qualificabile come tale la semplice adesione a proteste contro la società sportiva o la squadra, né il mancato allontanamento dal luogo degli eventi, non potendo desumersi da ciò la prova di un contributo effettivo alla verificazione dei fatti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il D.A.S.P.O. emesso dal Questore di Cosenza, che le vietava l’accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive. Il provvedimento traeva origine dai fatti verificatisi durante una partita di calcio, allorché alcuni tifosi, radunati in una via antistante lo stadio, avevano acceso fumogeni e lanciato tre razzi all’interno del terreno di gioco, causando la temporanea sospensione dell’incontro. Alla ricorrente, individuata tra i presenti grazie alle immagini di videosorveglianza, era stato contestato di aver stazionato nel luogo del lancio, inneggiando alle proteste contro la società e la squadra.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, ha ricordato che il Daspo si configura come misura di prevenzione applicabile anche in presenza di condotte violente non sfociate in un reato, purché sussista un pericolo di lesione dell’ordine pubblico, e che l’esercizio del relativo potere è connotato da elevata discrezionalità.
Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ha rilevato come la condotta della ricorrente, così come ricostruita dalla documentazione in atti, non fosse idonea a integrare una forma di compartecipazione criminosa. Pur essendo stata individuata mentre stazionava nel luogo in cui erano stati accesi i fumogeni e lanciati i razzi, non risultava alcun elemento concreto dal quale desumere un apporto causale sufficiente a determinare una situazione di allarme e pericolo.
La circostanza che la ricorrente non si fosse allontanata e avesse preso parte alle proteste contro la società e la squadra non è stata ritenuta sufficiente a configurare una partecipazione attiva, difettando la prova di un contributo effettivo alla verificazione degli episodi pregiudizievoli. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, ravvisando un difetto di istruttoria circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, annullando il provvedimento e lasciando salva la possibilità per l’Amministrazione di rideterminarsi sulla base di ulteriori accertamenti. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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