Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale (TAR Calabria n. 1480 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere nel merito e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione di improcedibilità comporta che le spese di lite siano liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato attraverso una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata. Il momento in cui gli atti di gara sono messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici costituisce il dies a quo del termine di decadenza per l’impugnazione dell’aggiudicazione, anche in assenza della comunicazione individuale di cui all’art. 90 del medesimo codice.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha aggiudicato a una società concorrente la procedura aperta per la fornitura di un esoscopio 3D in 4K per l’UOC di Neurochirurgia. La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione deducendo plurimi vizi, chiedendo l’annullamento degli atti di gara e il risarcimento in forma specifica tramite subentro nel contratto. La stazione appaltante e la controinteressata si sono costituite eccependo l’irricevibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale, mentre la controinteressata ha altresì proposto un ricorso incidentale escludente.
In prossimità dell’udienza di discussione, la ricorrente ha dichiarato con memoria il proprio sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. Le altre parti hanno insistito per la condanna alle spese della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale per cui, in presenza di un’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può sostituirsi alla stessa nella valutazione dell’interesse ad agire e deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, rispettando la volontà della parte. Tale declaratoria coinvolge anche il ricorso incidentale, che diviene a sua volta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ha quindi affrontato la questione delle spese di lite, richiamando il principio della soccombenza virtuale, in base al quale, al di fuori dei casi di compensazione, il giudice deve liquidare le spese secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo. A tal fine, ha operato una sommaria delibazione del merito della controversia, ritenendo che il ricorso principale sarebbe stato dichiarato irricevibile.
La stazione appaltante aveva provveduto, in data 23 ottobre 2025, alla pubblicazione generalizzata degli atti di gara. Secondo il TAR, tale pubblicazione integra il momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, che costituisce il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 120 c.p.a. Il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente, secondo cui la messa a disposizione degli atti dovrebbe essere contestuale alla comunicazione individuale di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, rilevando che la congiunzione disgiuntiva “oppure” utilizzata dall’art. 120 c.p.a. individua un termine di decorrenza alternativo, non cumulativo.
Alla luce della soccombenza virtuale, il TAR ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controinteressata e della stazione appaltante, liquidate in misura predeterminata per ciascuna parte.
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Nota della Redazione
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