Ottemperanza tardiva e soccombenza virtuale per il pagamento successivo al ricorso (TAR Calabria n. 1412 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., può essere dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente ottemperato al giudicato nelle more del giudizio. La declaratoria di cessazione non elide l’obbligo del giudice di pronunciarsi sulle spese processuali, che vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente in via virtuale, quando l’ottemperanza sia intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. In tal caso, la condanna alle spese consegue alla verificata resistenza processuale dell’amministrazione, la cui condotta ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale ordinario di Cosenza, che aveva riconosciuto il suo diritto alla ricostruzione di carriera e ai connessi benefici economici. L’amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione al giudicato, costringendo l’interessata a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Calabria.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, come dedotto dalla stessa ricorrente con memoria depositata il 2 luglio 2026. La questione è stata quindi rimessa alla camera di consiglio per la valutazione dell’intervenuta satisfazione della pretesa azionata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’ottemperanza realizzata dall’amministrazione nelle more del giudizio, come documentata dalla ricorrente, fosse pienamente satisfattiva dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, giustificando la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
La pronuncia ha, tuttavia, inteso regolare il profilo delle spese di lite, valorizzando un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa. Il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083, secondo cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi applicare il criterio della soccombenza virtuale.
L’applicazione di tale principio ha condotto il giudice a ritenere la condotta dell’amministrazione meritevole di censura, avendo la stessa ottemperato alla sentenza solo successivamente alla proposizione del ricorso. La resistenza in giudizio ha, pertanto, reso necessario l’intervento giurisdizionale per conseguire quanto già spettante alla ricorrente in forza del giudicato.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €300,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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