Fumus boni iuris sulla revoca per omessa comunicazione di avvio del procedimento (TAR Calabria n. 198 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’autorizzazione amministrativa e dei consequenziali riconoscimenti di attività deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, salvo che ricorrano esigenze di pubblico rilievo idonee a giustificarne l’omissione, le quali non possono essere genericamente dedotte ma devono risultare concretamente e specificamente motivate dall’Amministrazione. La sospensione cautelare disposta in sede interinale può estendersi esclusivamente ai provvedimenti ritualmente impugnati; non può riguardare atti distinti e autonomi, seppure connessi, qualora non siano stati tempestivamente gravati anche per mezzo di motivi aggiunti.
Il Fatto
La ricorrente, legale rappresentante di scuole guida regolarmente autorizzate, impugnava dinanzi al TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, due distinti provvedimenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria: il primo recante la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della propria attività e dell’idoneità tecnica; il secondo riguardante la revoca del riconoscimento e delle attività di un centro di istruzione. A fondamento del ricorso, la parte deduceva, tra gli altri motivi, la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché la lesione conseguente all’incidenza dei provvedimenti sulla propria sfera lavorativa e su quella dei dipendenti delle scuole guida dalla stessa rappresentate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata l’istanza cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riferimento al secondo motivo di ricorso, incentrato proprio sulla violazione delle garanzie procedimentali. In particolare, il Collegio ha osservato che le esigenze di pubblico rilievo addotte dall’Amministrazione a fondamento dell’omissione della comunicazione di avvio del procedimento apparivano genericamente dedotte, senza alcuna concreta specificazione. Tale valutazione assumeva ulteriore rilievo considerando che il sopralluogo, in occasione del quale sarebbe emerso l’esercizio abusivo di scuola per il conseguimento della patente nautica, risaliva al 6 maggio 2026, mentre il primo provvedimento di revoca recava data 15 giugno 2026 e il secondo 29 giugno 2026; l’intervallo temporale, pertanto, non deponeva per l’urgenza di procedere in deroga alle garanzie partecipative.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha ravvisato la sussistenza in ragione dell’incidenza fortemente negativa dei provvedimenti impugnati sia sulla sfera lavorativa e professionale della ricorrente sia su quella dei suoi dipendenti, come già evidenziato in sede cautelare monocratica.
Con specifico riferimento alla domanda di estensione della sospensione cautelare a un distinto provvedimento del 29 giugno 2026, richiesta avanzata dalla ricorrente nella memoria depositata il 24 agosto 2026, il Collegio ne ha escluso l’ammissibilità, posto che tale atto non era stato ritualmente impugnato, neppure per mezzo di motivi aggiunti tempestivamente proposti. La tutela cautelare, pertanto, non può che avere ad oggetto gli atti effettivamente gravati dal ricorso principale.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e fissando l’udienza pubblica di trattazione del merito al 24 marzo 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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