Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del Commissario ad acta (TAR Calabria n. 599 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione intimata che non si costituisce e non dimostra l’avvenuto pagamento è inadempiente, con conseguente obbligo di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato. La mancata disponibilità di fondi in bilancio non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, potendo il Commissario ad acta, nominato per il caso di ulteriore inerzia, procedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento della spesa.
Il Fatto
I ricorrenti, procuratori distrattari ex art. 93 c.p.c., chiedevano l’ottemperanza alla sentenza n. 247/2025 del Tribunale di Reggio Calabria, passata in giudicato, che aveva condannato la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Scilla alla rifusione delle spese di lite. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di legge, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. Il Tribunale amministrativo disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Scilla, quale coobbligato in solido, che non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando la permanenza dell’inadempimento dell’amministrazione intimata, la quale non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento nonostante il tempo trascorso dalla notifica del titolo esecutivo. In applicazione del principio per cui l’onere della prova dell’adempimento grava sull’obbligato, il Collegio ha ordinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro il termine di giorni sessanta.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, precisando che lo stesso dovrà procedere all’esecuzione del titolo anche in assenza di apposito stanziamento di bilancio. Il Collegio ha chiarito che l’esaurimento dei fondi o la mancata disponibilità di cassa non possono impedire l’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, ivi inclusa la fase di allocazione della somma in bilancio.
Il TAR ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza e ha delegato il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini concessi.
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Nota della Redazione
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