Diniego del nulla osta al subentro nella gestione di un deposito commerciale di carburanti: valutazione dei requisiti tecnico-organizzativi non sindacabile in assenza di errori evidenti (TAR Campania n. 5064 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione circa la sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi, previsti dall’art. 25, comma 6-ter, del d.lgs. n. 504/1995, per il subentro nella gestione di un deposito commerciale di prodotti energetici, è espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti e grossolani errori. Il diniego del nulla osta deve essere preceduto dal contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e risulta legittimo laddove la documentazione prodotta, in particolare il business plan, non dimostri il possesso dei requisiti richiesti dalla determinazione direttoriale di riferimento, non potendo l’interprete supplire alle carenze documentali con deduzioni o ricostruzioni ipotetiche.
Il Fatto
Un imprenditore individuale, titolare di un’impresa operante nel settore, presentava istanza per ottenere il nulla osta al subentro nella gestione di un deposito commerciale di prodotti energetici. Detta istanza era stata avanzata ai sensi dell’art. 1, comma 1077, della legge n. 178/2020, che subordina la validità e l’efficacia del trasferimento della gestione al nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa verifica dei requisiti soggettivi e dell’affidabilità economica del subentrante. L’Agenzia, all’esito dell’istruttoria e del contraddittorio procedimentale, negava il nulla osta ritenendo che il business plan presentato non dimostrasse il possesso di alcuni requisiti previsti dall’art. 6 della determinazione direttoriale n. 426358/RU del 15 novembre 2021. Avverso tale diniego l’interessato proponeva ricorso, deducendo vizi di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso ritenendo il primo motivo infondato. La Sezione ha ricostruito lo svolgimento del procedimento, evidenziando come l’Agenzia avesse rispettato l’obbligo del preavviso di diniego e garantito un effettivo contraddittorio documentale, richiedendo integrazioni e sollecitando osservazioni, senza che la parte fornisse elementi utili a superare le criticità. Il Collegio ha quindi escluso la violazione dell’art. 8 della determinazione direttoriale n. 426358/RU/2021. Quanto alle ulteriori censure, il Tribunale ha valorizzato la relazione del verificatore nominato in corso di causa, dalla quale è emerso che il requisito di cui alla lett. b) non era stato soddisfatto e quelli di cui alle lett. d) ed f) solo parzialmente.
Il TAR ha condiviso le conclusioni del verificatore, evidenziando come i requisiti richiesti, quali l’elenco aggiornato dei contratti o degli accordi commerciali con la clientela, la qualità e quantità del carburante, il prezzo e le clausole Incoterms, non fossero stati documentati. Il Collegio ha ritenuto non condivisibile l’approccio sostanzialistico proposto dal consulente di parte, che avrebbe preteso di dedurre elementi non indicati nel business plan da fonti esterne. In particolare, la capacità di stoccaggio non equivale alla capacità di vendita e l’assenza di dati puntuali sulle quantità movimentate e sui prezzi non può essere colmata con ricostruzioni ipotetiche.
Il Tribunale ha infine precisato che la verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, disciplinata dall’art. 25, comma 6-ter, del d.lgs. n. 504/1995 e specificata dalla determinazione del 15 novembre 2021, è caratterizzata da discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli errori evidenti o grossolani e, nella specie, le conclusioni del verificatore non erano state efficacemente contraddette. Per tale ragione il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e del compenso del verificatore.
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Nota della Redazione
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