Necessita di permesso di costruire la chiusura stabile di una veranda e il cambio di destinazione di un locale deposito in unità abitativa (TAR Campania n. 5059 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura stabile di una veranda, realizzata mediante vetrate su supporti in alluminio, determina un aumento volumetrico dell’unità immobiliare che, in quanto urbanisticamente rilevante, richiede il previo rilascio del permesso di costruire. Analogamente, la trasformazione di un locale deposito in unità abitativa configura un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, non riconducibile alla mera ristrutturazione edilizia, parimenti subordinato al permesso di costruire. In entrambe le ipotesi, la segnalazione certificata di inizio attività non costituisce titolo edilizio idoneo. L’ordine di demolizione è legittimo quando le opere abusive insistono in area paesaggisticamente vincolata e le disposizioni urbanistiche vigenti vietano ogni incremento volumetrico.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Capri le aveva ingiunto la riduzione in pristino di opere edilizie abusive, consistenti nella chiusura delle arcate prospicienti il terrazzo dell’immobile con vetrate su supporti in alluminio e nel cambio di destinazione d’uso di un locale deposito in unità abitativa.
La società sosteneva, in primo luogo, che la chiusura delle arcate fosse legittimabile mediante una mera SCIA. Contestava, inoltre, che il locale deposito avesse già destinazione residenziale, negando la sussistenza di un mutamento urbanisticamente rilevante. In via subordinata, qualificava gli interventi come ristrutturazione edilizia ex art. 22 del T.U. edilizia, soggetta al regime semplificato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo gli abusi consistenti in un aumento volumetrico dell’unità abitativa, realizzato mediante la stabile chiusura della veranda. Tale intervento, determinando una modifica della sagoma e della superficie dell’edificio, non poteva essere qualificato come edilizia libera né come attività soggetta a SCIA, ma richiedeva il previo rilascio del permesso di costruire.
Quanto al locale deposito, la sua trasformazione in unità abitativa ha comportato un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, in quanto ha incrementato il carico urbanistico e ampliato il volume residenziale. Il richiamo alla diversa categoria della ristrutturazione edilizia è stato giudicato inconferente, attesa la natura degli interventi realizzati.
Il Collegio ha evidenziato che, nel caso di specie, non risultava richiesto alcun titolo abilitativo e che la SCIA, comunque presentata, era inidonea a legittimare attività comportanti aumenti volumetrici. Ha inoltre rilevato che le disposizioni urbanistiche vigenti nell’area vietavano ogni incremento volumetrico e che l’area stessa era soggetta a vincolo paesaggistico, senza che fosse stato acquisito alcun titolo abilitativo dell’autorità competente.
Alla luce dei molteplici profili di illegittimità, l’ordine di demolizione è stato ritenuto legittimo e doveroso. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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