Condono edilizio su area vincolata e chiusura dell’attività commerciale (TAR Campania n. 4986 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non può formarsi per opere abusive realizzate su area sottoposta a vincolo paesaggistico quando manchi il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, richiesto dall’art. 32 della legge n. 47/1985. Il vincolo paesaggistico antecedente all’abusiva realizzazione, anche se di inedificabilità relativa, preclude il perfezionamento del silenzio assenso ex art. 35 della medesima legge. Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato alla perdurante regolarità urbanistico-edilizia dei locali, con conseguente potere-dovere dell’autorità di inibire l’attività svolta in immobile abusivo, mediante provvedimento qualificabile come decadenza accertativa e non come annullamento d’ufficio.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il diniego di condono edilizio ex legge n. 724/1994, relativo a un chiosco di 22 mq, e la successiva ordinanza di cessazione dell’attività commerciale di bar, esercitata nell’immobile. L’istanza di sanatoria risaliva al 1995; il Comune, decorso un ampio lasso temporale, aveva chiesto integrazioni documentali e aveva poi adottato il provvedimento negativo, ritenendo l’opera incompatibile con il vincolo paesaggistico e carente del titolo di disponibilità del suolo pubblico. Avverso entrambi gli atti, connessi, la ricorrente deduceva l’avvenuta formazione del silenzio assenso e la legittimità dell’attività commerciale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disposto la riunione dei ricorsi, per connessione soggettiva e oggettiva. In relazione al diniego di condono, la sentenza ha escluso la formazione del silenzio assenso, rilevando che l’intero territorio del Comune di Portici è sottoposto a vincolo paesaggistico sin dal Decreto Ministeriale del 4 ottobre 1961. Il Collegio ha precisato che il vincolo, di inedificabilità relativa, richiede la preventiva approvazione della Soprintendenza per qualsiasi intervento. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 35, comma 6, della legge n. 47/1985, il silenzio assenso può formarsi solo dopo ventiquattro mesi dall’emanazione di un parere favorevole dell’autorità di tutela, nella specie mai acquisito.
La Corte ha inoltre respinto la tesi della ricorrente riguardo alla tardività della richiesta di integrazione documentale: l’assenza del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo era di per sé ostativa al perfezionamento del silenzio assenso. Ha ritenuto, altresì, che le opere abusive risultavano in parte su suolo pubblico e in parte su proprietà privata. Per la porzione pubblica, la concessione del 1972, poi volturata, riguardava l’occupazione di 6 mq per un chiosco prefabbricato per la vendita di fiori, non per un bar in muratura di 22 mq; per la porzione privata, non era stata esibita la prova della titolarità. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo.
Quanto al provvedimento di cessazione dell’attività, il TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui il legittimo esercizio dell’attività commerciale postula la regolarità urbanistico-edilizia dei locali. Accertata l’abusività dell’immobile, l’ordinanza di chiusura è stata considerata legittima, anche perché il diniego di condono era efficace e non sospeso, non avendo la ricorrente proposto istanza cautelare. Le censure relative all’illegittimità del diniego sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, essendo rivolte contro un atto non impugnato in quella sede e ritenuto comunque legittimo.
Il Collegio ha infine qualificato il provvedimento impugnato come decadenza accertativa, e non come annullamento d’ufficio: non un riesame dell’atto, bensì l’accertamento della sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la permanenza dell’attività, in ragione del comportamento del destinatario. Per questi motivi entrambi i ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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