Criterio cronologico e regime transitorio nell’accreditamento sanitario (TAR Campania n. 4965 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie, nelle more dell’attuazione della nuova disciplina di cui all’art. 15 della l. n. 118/2022 e del d.m. Salute 19.12.2022, le Regioni possono legittimamente continuare ad applicare i precedenti criteri di selezione delle istanze, ivi incluso il criterio cronologico di presentazione sulla piattaforma regionale. Il diniego adottato in applicazione di tale criterio non è illegittimo se si limita a fotografare lo stato di avanzamento delle domande e non determina la perdita della posizione acquisita dal richiedente nell’ordine di esame. L’actio contra silentium ex art. 117 c.p.a. diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’Amministrazione adotti il provvedimento conclusivo del procedimento, ancorché di contenuto negativo.
Il Fatto
Una società titolare di struttura sanitaria autorizzata all’esercizio di diagnostica per immagini presentava istanza di accreditamento istituzionale, ai sensi della delibera di G.R. Campania n. 291/2023, classificandosi sesta nell’ordine cronologico delle dodici domande pervenute sulla piattaforma regionale. Rimasta inerte l’Amministrazione, la società agiva ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Nelle more del giudizio, la Regione adottava il provvedimento di rigetto dell’istanza, che la società impugnava con motivi aggiunti, deducendo vizi di istruttoria e motivazione e contestando l’applicazione del criterio cronologico.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara preliminarmente l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’adozione del provvedimento reiettivo ha superato l’inerzia contestata, privando di oggetto l’azione avverso il silenzio. Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della ASL, che conserva un ruolo di vigilanza e controllo sul procedimento, il Collegio dispone lo stralcio della documentazione tardivamente depositata in violazione dell’art. 73 c.p.a..
Nel merito, il Collegio esclude l’operatività della delibera n. 468/2021 invocata dalla ricorrente, ritenendo che le disposizioni ivi contenute siano state superate dalle delibere n. 166/2023 e n. 269/2023 e dalla consequenziale delibera n. 291/2023. Tale ultimo deliberato ha previsto l’impiego del criterio cronologico nella selezione delle istanze, facendo fede la ricevuta informatica rilasciata dalla piattaforma “Sinphonia” con data e ora di presentazione.
Quanto alla disciplina nazionale, il TAR rileva che l’art. 15 della l. n. 118/2022 ha introdotto un nuovo modello di accreditamento basato su accordi contrattuali previa selezione periodica. Tuttavia, il d.m. Salute 19.12.2022 ha imposto alle Regioni l’adeguamento dei propri ordinamenti entro un termine più volte prorogato e, da ultimo, al 31 dicembre 2026 dall’art. 4 del D.L. n. 202/2024, convertito dalla l. n. 15/2025. L’art. 5, comma 3 del medesimo decreto ministeriale stabilisce che, nelle more, continuano ad applicarsi i precedenti criteri, sicché il criterio cronologico resta pienamente operante in Regione Campania.
Il provvedimento impugnato non presenta profili di motivazione apparente: esso fotografa lo stato di avanzamento delle domande, tenuto conto che gli uffici regionali erano prioritariamente impegnati nelle verifiche delle istanze della macroarea sociosanitaria. La dichiarata impossibilità di accogliere l’istanza non determina la perdita della posizione acquisita nell’ordine di esame, essendo stata l’istanza riattivata sulla piattaforma su osservazione della stessa ricorrente. Il TAR respinge infine le censure concernenti la posizione della controinteressata, trattandosi di questione oggetto di autonomo contenzioso e, come tale, inibita al giudice.
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Nota della Redazione
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