Attribuzione dei punteggi premiali alle strutture sanitarie accreditate: l’ASL deve valutare i dati in proprio possesso (TAR Campania n. 1463 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione dei tetti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate, l’amministrazione, nell’attribuire i punteggi relativi agli indicatori di performance, è tenuta a valutare la documentazione e i dati aggiornati già in proprio possesso, anche se trasmessi dalla struttura in occasione di precedenti interlocuzioni procedimentali. La mancata considerazione di tali elementi, con conseguente attribuzione di un punteggio errato, integra un difetto di istruttoria e una violazione dei criteri regionali di calcolo. L’illegittimità della delibera che definisce i punteggi si riverbera sugli atti consequenziali che, recependo acriticamente i dati erronei, determinano l’invarianza del budget. È, invece, legittima la clausola di salvaguardia inserita nei contratti di accreditamento, in quanto espressione di una determinazione autoritativa a monte e funzionale a garantire l’equilibrio finanziario del servizio sanitario e la tutela del diritto alla salute.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata accreditata, operante nella branca della Radiodiagnostica, impugnava la delibera con cui l’ASL aveva determinato i tetti di spesa per gli anni 2023-2025. La ricorrente contestava l’attribuzione di un punteggio di 18 punti, anziché 20 o 19, in relazione all’indicatore di performance, con conseguente collocazione in seconda fascia e invarianza del budget, laddove un punteggio maggiore le avrebbe garantito un incremento del 5%. Con motivi aggiunti, la struttura impugnava anche la successiva delibera di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni, che recepiva i medesimi dati, e la nota con cui l’ASL la invitava a stipulare il contratto definitivo, contenente la clausola di salvaguardia.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel merito, ha accolto il primo motivo di ricorso, concernente l’errata valutazione dell’indicatore A.1 “Tecnologia”. La ricorrente aveva dichiarato, in sede di richiesta istruttoria, che la propria dotazione di macchinari non aveva subito variazioni, e aveva trasmesso l’elenco aggiornato delle attrezzature, incluso il mammografo digitale del 2022. L’ASL, tuttavia, aveva attribuito il punteggio basandosi su dati pregressi e non aggiornati, senza considerare la documentazione già in proprio possesso. Il Collegio ha ritenuto dirimente la previa disponibilità e conoscenza da parte dell’ASL dei dati più volte trasmessi, rilevando che il corretto calcolo avrebbe dovuto condurre all’attribuzione di un punteggio pari a 3, in luogo di 2, con un totale di 19 punti e una diversa collocazione in graduatoria.
Quanto al secondo motivo, relativo alla sottrazione di un punto per l’indicatore D.12 “Appropriatezza erogativa”, il Collegio ha ritenuto condivisibili le controdeduzioni dell’amministrazione, evidenziando che la modifica del valore era dovuta alla correzione di un mero errore materiale, essendo il calcolo dello scostamento dal valore medio di branca corretto e pari all’8%.
Il TAR ha, quindi, accolto il primo motivo aggiunto, ravvisando l’illegittimità derivata della delibera n. 1610/2025, nella parte in cui determinava l’invarianza del budget per il 2025, in conseguenza dell’erroneo punteggio attribuito con la delibera n. 1428/2025. Ha, invece, respinto le censure relative alla clausola di salvaguardia, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ne afferma la legittimità, in quanto la sua funzione è quella di garantire la tutela del diritto alla salute e l’equilibrio finanziario del sistema; la clausola, inoltre, non ha impedito alla ricorrente di ottenere tutela cautelare e di vedere scrutinato il proprio ricorso nel merito.
In conclusione, il giudice ha annullato in parte qua le delibere impugnate, ordinando all’ASL di attribuire alla ricorrente 3 punti per l’indicatore A.1 e un punteggio totale di 19, con conseguente obbligo di rideterminazione della posizione in graduatoria e del tetto di spesa 2025. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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