Ritiro cautelare di armi legittimo in caso di grave conflittualità (TAR Campania n. 1432 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi non sussistono posizioni di diritto soggettivo, ma situazioni giuridiche che costituiscono eccezione al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975. I provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza adottati ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS non hanno finalità sanzionatoria ma natura cautelare e preventiva, mirando a prevenire abusi nell’utilizzo delle armi. La valutazione sul pericolo di abuso è di tipo tecnico-discrezionale e si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” ma un attendibile grado di verosimiglianza. L’accertata conflittualità del soggetto, anche in ambito extrafamiliare, giustifica l’adozione di provvedimenti limitativi dell’uso delle armi, senza che sia necessario che si sia già verificato un uso improprio delle stesse.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento di ritiro cautelare di armi e munizioni adottato dalla Questura ai sensi dell’art. 39 TULPS e notificatogli il 17 giugno 2025, nonché il silenzio serbato sull’istanza di revoca presentata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il successivo decreto di revoca del porto d’armi dell’8 agosto 2025. Con il ricorso deduceva il difetto dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti e la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, evidenziando il proprio ruolo di vittima e l’assenza di accertamenti definitivi a proprio carico.
Con ordinanza il Tribunale dichiarava inammissibile l’azione avverso il silenzio, essendo stato il procedimento definito con provvedimento espresso antecedente alla notifica del ricorso, e convertiva il rito per l’esame della sola domanda impugnatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’Amministrazione, nel valutare l’affidabilità del soggetto in materia di armi, gode di lata discrezionalità a presidio delle prioritarie esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità. Tale ampiezza deriva dall’assenza di posizioni di diritto soggettivo in materia e dalla natura non sanzionatoria ma cautelare e preventiva dei provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza.
La valutazione del pericolo di abuso delle armi deve essere compiuta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede il livello di certezza tipico dell’accertamento penale ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso. Possono essere valorizzati anche fatti isolati ma significativi e vicende personali prive di rilevanza penale, come manifestazioni di aggressività che rivelino scarso equilibrio o insufficiente capacità di autocontrollo.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emergeva una situazione di grave conflittualità tra il ricorrente e terzi soggetti, comprovata dalle dichiarazioni rese dallo stesso interessato agli organi di polizia, il quale aveva affermato che, in caso di nuovi episodi, avrebbe utilizzato le armi detenute contro i propri aggressori. Tali circostanze, valutate nella loro complessità, hanno indotto il Collegio a ritenere non illogica né irragionevole la scelta dell’Amministrazione di non lasciare al ricorrente la disponibilità di armi da sparo, pur non essendosi ancora verificato un uso improprio delle stesse.
Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso nel merito, ritenendo i provvedimenti impugnati immuni dai vizi dedotti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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