Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: nomina del Commissario ad acta per il pagamento (TAR Campania n. 1433 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, ha l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato. In mancanza di tale prova, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi al decisum, assegnando un termine per adempiere e nominando sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, il quale deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, senza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarvi la somma di euro 2.000, oltre alle spese di lite. La decisione, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non aveva ricevuto esecuzione.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al decisum e che fosse nominato un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Ha ritenuto il ricorso ricevibile in quanto depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. L’ammissibilità è stata invece valutata alla luce del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle Amministrazioni statali di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui grava sull’Amministrazione inadempiente l’onere di provare l’esecuzione del giudicato, come affermato dalla giurisprudenza, ivi inclusa la Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 2001.
In accoglimento della domanda, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo esecutivo nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il Commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento, precisando che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non possono impedire l’esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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