Daspo di durata biennale: la naturale scadenza dell’atto determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso (TAR Emilia-Romagna n. 1458 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta scadenza del termine di efficacia del provvedimento impugnato, intervenuta nelle more del giudizio, priva il ricorrente di un interesse attuale e concreto alla decisione di merito, rendendo il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente, prima dell’udienza di discussione, legittima il giudice amministrativo a pronunciare l’improcedibilità senza esaminare il merito delle censure dedotte, con possibilità di compensazione delle spese di lite in presenza di giustificati motivi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura competente aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche, in Italia e nell’Unione Europea, per la durata di anni 2, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modificazioni (c.d. daspo), deducendo plurimi profili di illegittimità. L’Amministrazione resisteva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, e l’istanza cautelare presentata dal ricorrente veniva respinta.
La Motivazione del Tribunale
Con dichiarazione depositata in data 19.2.2026, il ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, evidenziando che il daspo impugnato aveva avuto naturale scadenza il 14.3.2026, con conseguente possibilità di accesso agli stadi e alle manifestazioni sportive.
Il Collegio ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, rilevando come la scadenza del termine di efficacia del provvedimento impugnato, verificatasi durante la pendenza del giudizio, avesse fatto venire meno l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto. La natura temporanea del daspo, la cui durata era limitata a due anni, ha comportato il venir meno dell’utilità concreta che la pronuncia di annullamento avrebbe potuto produrre.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il Tribunale ha così pronunciato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito delle censure dedotte, e ha compensato integralmente le spese di lite, ravvisando giustificati motivi, e ha disposto l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, disponendo l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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