Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Emilia-Romagna n. 1431 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., produce l’effetto estintivo del giudizio anche quando non sia stata notificata alla controparte nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, purché quest’ultima, costituita in giudizio, abbia avuto piena conoscenza dell’intervenuta rinuncia. Il deposito in udienza di una copia non sottoscritta della dichiarazione di rinuncia da parte del resistente vale quale prova della conoscenza, ma non integra l’accettazione della compensazione delle spese. In assenza di opposizione alla compensazione nel corso dell’udienza pubblica, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Il Fatto
Un’impresa individuale, titolare di due attività commerciali autorizzate all’occupazione di suolo pubblico, riceveva un verbale di contestazione per l’occupazione di superfici ulteriori rispetto a quelle consentite e, successivamente, un provvedimento di revoca della concessione relativa a una delle due attività, per aver occupato una superficie in parte coincidente con quella autorizzata ad altra attività.
Avverso la revoca, la ricorrente proponeva ricorso deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’eccesso di potere per contrasto con il regolamento comunale e per travisamento dei fatti, nonché il difetto di motivazione, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Comune si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha depositato, in data 8 giugno 2026, una dichiarazione con cui ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
Il Tribunale osserva che la dichiarazione di rinuncia avrebbe dovuto essere notificata al Comune resistente almeno dieci giorni prima dell’udienza pubblica, come prescritto dall’art. 84 cod. proc. amm. Tuttavia, nel caso di specie, il Comune ha depositato agli atti una copia della dichiarazione di rinuncia, qualificandola come memoria ma senza sottoscriverla.
Il Collegio attribuisce a tale deposito il valore di prova della piena conoscenza dell’intervenuta rinuncia da parte dell’amministrazione resistente, ma non anche di accettazione della compensazione delle spese. Ciononostante, poiché l’ente non si è opposto alla compensazione nel corso dell’udienza pubblica, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio.
La pronuncia, resa nella camera di consiglio del 16 giugno 2026, dichiara pertanto estinto il giudizio e dispone la compensazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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