Contributi e ristori Covid alle strutture private accreditate: la giurisdizione è del Giudice Ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 1410 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi, sovvenzioni e ristori previsti dalla legge a favore di strutture private accreditate che abbiano sospeso l’attività ordinaria a causa dell’emergenza Covid-19, la situazione soggettiva azionata dal beneficiario ha natura di diritto soggettivo quando la legge predetermina i criteri di quantificazione del beneficio e all’Amministrazione è demandato esclusivamente il compito di verificarne i presupposti, senza alcun potere discrezionale in ordine all’an, al quid e al quomodo dell’erogazione. Ne consegue che le controversie relative alla spettanza di tali provvidenze, ivi incluse quelle concernenti il relativo annullamento in autotutela, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, aveva sottoscritto nel marzo 2020 un accordo quadro con la Regione per la gestione dell’emergenza Covid, che prevedeva l’interruzione dell’attività ordinaria, il divieto di ricorso alla cassa integrazione e il riconoscimento di acconti mensili parametrati alla differenza tra attività svolta e fatturato medio del 2019. Con la successiva delibera n. 2133/2024 la Regione aveva recepito l’accordo, riconoscendo un’indennità di funzione e un ristoro per la mancata attività intra-regione.
Con delibera n. 1503/2025, la Giunta regionale ha disposto l’annullamento d’ufficio della precedente delibera, assumendo la violazione dei limiti di spesa del D.L. n. 34/2020 e la mancanza di copertura finanziaria, avviando l’iter per la restituzione delle somme già erogate. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di autoannullamento, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo altresì il risarcimento dei danni e, in subordine, l’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, rilevato d’ufficio all’udienza di trattazione. La controversia, ad avviso del TAR, non riguarda la materia della concessione di pubblici servizi di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., bensì la materia della concessione e revoca di contributi pubblici, per la quale non è prevista alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Richiamando le Sezioni Unite della Cassazione n. 15404 del 2024, pronunciata in un caso analogo, il Collegio ha affermato che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’Amministrazione è demandato il solo compito di verificare i presupposti, senza poteri discrezionali di apprezzamento del beneficio. Nel caso di specie, l’art. 4, comma 5-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato dal D.L. n. 149/2020, predetermina la misura massima del contributo nella percentuale del 90 per cento del budget assegnato, con criteri oggettivi di quantificazione.
La disciplina statale ha attribuito alle Regioni il potere di riconoscere il contributo, mentre quella regionale ha riconosciuto alle strutture il diritto alla sovvenzione nella misura predeterminata, senza alcuna valutazione discrezionale. La spettanza del pagamento assume pertanto consistenza di diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione presso il Giudice Ordinario. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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