Permesso di soggiorno: il mancato via libera al nulla osta rende impugnabile solo l’atto presupposto (TAR Emilia-Romagna n. 199 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato proposta nonostante la precedente revoca del nulla osta all’ingresso, laddove tale atto presupposto non sia stato impugnato dall’interessato. In sede cautelare, il provvedimento di rigetto dell’istanza non risulta inficiato dai vizi dedotti ove l’atto presupposto, non censurato, continui a produrre i propri effetti preclusivi.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con provvedimento del 13.04.2026, la Questura di Piacenza dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando la precedente revoca del nulla osta all’ingresso.
Avverso tale provvedimento, l’interessato proponeva ricorso dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che il provvedimento impugnato non risulti, prima facie, inficiato dai vizi dedotti dal ricorrente. La declaratoria di inammissibilità dell’istanza trova, infatti, fondamento nella precedente revoca del nulla osta all’ingresso.
La revoca del nulla osta costituisce l’atto presupposto rispetto all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Tale atto, non essendo stato impugnato dall’interessato, continua a produrre i propri effetti preclusivi, rendendo consequenziale la declaratoria di inammissibilità dell’istanza stessa.
Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris. In assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, ha dichiarato il nulla per le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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