Revoca nulla osta ingresso e carenza capacità reddituale datoriale (TAR Emilia-Romagna n. 189 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La carenza della capacità reddituale del datore di lavoro costituisce motivo automaticamente ostativo alla perdurante validità dei nulla osta all’ingresso rilasciati in favore dei lavoratori stranieri. L’accertamento di tale carenza, se incontestato, legittima la Prefettura alla revoca dei nulla osta e determina l’insussistenza del fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare. La verifica della sussistenza dei presupposti reddituali è requisito essenziale che deve permanere per l’intera vigenza del nulla osta.
Il Fatto
La ricorrente, imprenditrice, impugnava i provvedimenti con cui la Prefettura di Piacenza aveva revocato i nulla osta all’ingresso rilasciati in favore di tre lavoratori stranieri, di cui era richiedente. La revoca era stata disposta per la sopravvenuta carenza della capacità reddituale della parte datoriale, ritenuta requisito indispensabile per il mantenimento dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati.
La ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti e, in via incidentale, la sospensione della loro efficacia, contestando la legittimità del provvedimento di revoca adottato dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna, nella fase cautelare, ha valutato l’istanza di sospensione alla luce dei canoni propri del giudizio cautelare, verificando la sussistenza del requisito del fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto tale requisito insussistente, ancorando la propria valutazione alla circostanza, pacifica tra le parti, della carenza della capacità reddituale della parte datoriale.
Ad avviso del Tribunale, la mancanza del requisito reddituale ha carattere automaticamente ostativo alla perdurante validità dei nulla osta: la verifica della capacità economica del datore di lavoro, infatti, non esaurisce i propri effetti al momento della presentazione dell’istanza, ma costituisce presupposto la cui sussistenza deve permanere nel tempo, condizionando la stessa efficacia del titolo rilasciato.
La circostanza che la carenza reddituale fosse incontestata ha privato la domanda cautelare del necessario supporto probatorio, rendendo evidente l’infondatezza della pretesa azionata e non consentendo di ravvisare il pregiudizio grave e irreparabile che avrebbe giustificato l’accoglimento dell’istanza di sospensione ex art. 55 cod. proc. amm.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha respinto la domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase, e ha disposto la trasmissione degli atti per la prosecuzione del giudizio nel merito.
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Nota della Redazione
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