Il trasferimento per fondati motivi prevale sul vincolo di permanenza del bando (TAR Emilia-Romagna n. 381 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri introduce una norma di carattere eccezionale che consente il trasferimento del personale per fondati e comprovati motivi, operando “indipendentemente dal periodo di permanenza” presso il reparto di assegnazione. Tale disposizione regolamentare deroga alle ordinarie procedure di mobilità e prevale sui vincoli temporali di permanenza previsti dai bandi di concorso. L’Amministrazione, nel valutare l’istanza, esercita un potere discrezionale che non può essere esercitato mediante un automatico richiamo al vincolo temporale, ma richiede una motivazione che dia conto della sussistenza o meno dei presupposti eccezionali. È illegittimo il provvedimento che dichiara inammissibile l’istanza fondandosi esclusivamente sulla clausola del bando relativa al periodo minimo di servizio.
Il Fatto
Un carabiniere effettivo, assegnato dal 2019 al Comando Compagnia di Fiorenzuola D’Arda, contraeva matrimonio e chiedeva il trasferimento definitivo ai sensi dell’art. 398 R.G.A. presso la Legione Campania, per ricongiungersi alla coniuge lavoratrice a tempo indeterminato in un comune campano.
L’Amministrazione dichiarava l’istanza inammissibile, richiamando l’art. 17, comma 2, del bando del 139° Corso Carabinieri effettivi, che prevede un vincolo di permanenza non inferiore a quindici anni nelle aree nord-ovest e nord-est per i vincitori del concorso. Avverso tale provvedimento il militare proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 398 R.G.A. e dell’art. 97 Cost.
La Motivazione della Corte
Il TAR osserva che l’art. 398 R.G.A. costituisce una norma eccezionale. Esso consente il trasferimento per fondati e comprovati motivi, operando in deroga alle periodiche procedure di mobilità e “indipendentemente dal periodo di permanenza” presso il reparto di assegnazione.
La giurisprudenza richiamata precisa che l’eccezionalità della fattispecie è data proprio dalla gravità e urgenza dei motivi addotti. La norma regolamentare, pertanto, non è incompatibile con i vincoli di permanenza previsti dai bandi di concorso e prevale su di essi, in quanto il bando non può limitare una facoltà riconosciuta da una fonte di rango superiore. Il trasferimento ex art. 398 R.G.A. è ammesso anche in deroga al periodo minimo di permanenza nella sede assegnata.
Applicando tali principi, la declaratoria di inammissibilità risulta illegittima laddove si fonda esclusivamente sul vincolo temporale del bando di concorso. L’Amministrazione, una volta verificata l’astratta ammissibilità dell’istanza, è tenuta a esercitare il potere discrezionale valutando la sussistenza dei “fondati e comprovati motivi”. Il provvedimento impugnato viene annullato, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di riesaminare la domanda nel merito.
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Nota della Redazione
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