Accertamenti istruttori nel giudizio di ottemperanza per verificare l’esecuzione della sentenza (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 369 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio incombenti istruttori, anche nei confronti di un’Amministrazione non costituita, al fine di acquisire documentati chiarimenti sull’avvenuta esecuzione della sentenza passata in giudicato, in particolare sul pagamento di quanto dovuto. Tale accertamento è preordinato a verificare la sussistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, potendo l’ottemperanza essere dichiarata cessata qualora l’obbligo risulti integralmente adempiuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Udine n. 322/2024 che riconosceva il suo diritto a un pagamento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Non essendo stato dato seguito all’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che l’Amministrazione fosse costretta a dare esecuzione al giudicato. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella camera di consiglio del 17 luglio 2026, ha rilevato la necessità di acquisire elementi conoscitivi essenziali prima di poter decidere. In particolare, il giudice ha ritenuto indispensabile verificare se l’Amministrazione avesse già provveduto a dare esecuzione alla sentenza, con specifico riferimento all’adempimento dell’obbligo pecuniario, e in quale data l’eventuale pagamento fosse stato effettuato.
Tale accertamento si rende necessario per valutare la persistenza dell’interesse al ricorso: qualora l’obbligo derivante dal giudicato risultasse integralmente adempiuto, il giudizio di ottemperanza dovrebbe essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’istruttoria è disposta d’ufficio, esercitando i poteri che gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm. attribuiscono al giudice amministrativo.
L’ordinanza impone all’Amministrazione, pur in assenza di costituzione, di fornire documentati chiarimenti entro il 10 settembre 2026, e rinvia la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. La comunicazione dell’ordinanza è demandata alla segreteria della Sezione. L’incombente istruttorio si configura, pertanto, come uno strumento per garantire l’effettività della tutela, evitando che il giudizio prosegua inutilmente quando l’esecuzione sia già stata compiuta.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.