Accesso difensivo e recesso in periodo di prova: i limiti del diniego comunale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 348 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale difensivo, ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’istanza non richiede la specificazione della situazione finale che l’istante intende perseguire (reintegra, risarcimento, contestazione per motivi estranei al patto di prova o per finalità discriminatorie), essendo sufficiente l’indicazione dell’interesse alla difesa legale e un collegamento non generico tra il documento richiesto e le esigenze difensive. L’amministrazione detentrice e il giudice dell’accesso non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nell’eventuale giudizio di merito, salvo il caso di evidente, assoluta mancanza di collegamento. Non integra accesso esplorativo la pluralità di istanze aventi ad oggetto documenti specificamente individuati e riferiti a singoli addebiti posti a fondamento dell’atto impugnando.
Il Fatto
Un dirigente, assunto a tempo determinato dal Comune con contratto ex art. 110 d.lgs. n. 267/2000, riceveva comunicazione di recesso per mancato superamento del periodo di prova. La relazione allegata indicava tre addebiti: dichiarazioni alla stampa ritenute lesive delle prerogative dell’Assessore; richiesta di qualificare come missione la partecipazione a un Forum nazionale; dichiarazioni circa l’intenzione di implementare la dotazione organica del Comando. Avverso il recesso, il dirigente presentava otto istanze di accesso; quattro venivano respinte dal Comune per asserita mancanza del nesso di strumentalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021 e del C.G.A.R.S. n. 544/2024, secondo cui l’accesso difensivo conosce l’unico limite della strumentalità dell’istanza. L’allegazione dell’interesse ad assicurare la difesa avverso il recesso, con puntuale indicazione del collegamento tra ciascun documento e i passaggi della relazione, era sufficiente ad assolvere l’onere motivazionale. Erronea risulta la pretesa comunale di esigere la specificazione della azione giudiziaria da instaurare, attenendo tale profilo alla fase del giudizio dinanzi al giudice del lavoro. Il Collegio esclude altresì profili emulativi nella pluralità di istanze, non ravvisando genericità o ricognizione esplorativa.
Quanto alla comunicazione del Prefetto, la sua conoscenza è oggettivamente idonea a ricostruire il contesto delle dichiarazioni poste a fondamento del primo addebito. Gli obiettivi dirigenziali costituiscono parametro imprescindibile per verificare la fondatezza dell’addebito del mancato conseguimento delle capacità attese. La dotazione organica e i provvedimenti di assegnazione del personale incidono sulla valutazione di ragionevolezza e proporzionalità dell’addebito concernente le dichiarazioni sull’organico. I fogli di missione del predecessore risultano infine funzionali a verificare un’eventuale non uniforme applicazione dei criteri di riconoscimento della missione, elemento rilevante per dedurre un trattamento discriminatorio.
Il ricorso è accolto, con annullamento dei quattro dinieghi e condanna del Comune all’ostensione della documentazione richiesta entro venti giorni. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune, compensate per le altre parti.
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Nota della Redazione
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