Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio dell’autorizzazione unica (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 337 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa pienamente l’interesse sostanziale fatto valere con il ricorso, rendendo inutile una pronuncia nel merito. La sopravvenienza di un atto favorevole, che consegue alla revisione degli strumenti pianificatori da parte dell’autorità competente, integra tale evenienza. In tal caso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, potendo compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Regione aveva respinto la richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare flottante. Il diniego era motivato dal parere non favorevole espresso dall’Autorità di Bacino, che aveva classificato l’area di intervento come zona a “Pericolosità idraulica elevata” (P3), con conseguente esclusione dell’intervento tra quelli ammessi dalle norme tecniche di attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.).
Avverso tale esito, la società proponeva ricorso deducendo censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Si costituivano in giudizio la Regione e l’Autorità di Bacino, resistendo alle pretese della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’Autorità di Bacino aveva depositato una memoria difensiva con cui dava atto dell’avvenuto aggiornamento e della revisione delle mappe della pericolosità da alluvione e del rischio del P.G.R.A.. Tale sopravvenienza ha determinato un mutamento del quadro pianificatorio di riferimento.
Su istanza della società ricorrente, il Servizio regionale competente ha comunicato la riapertura del procedimento, convocando una nuova conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. All’esito dei lavori, l’Autorità di Bacino ha emesso parere favorevole all’intervento e la conferenza si è conclusa con una determinazione positiva, seguita dal decreto di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto.
Alla luce di tali sopravvenienze, la società ricorrente ha depositato una memoria con cui ha concluso per la cessazione della materia del contendere, avendo conseguito il bene della vita sotteso alla vertenza. A tale conclusione hanno aderito anche la difesa erariale e quella regionale.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che le determinazioni amministrative sopravvenute avessero soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio. Ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, considerato che l’assentibilità del progetto è dipesa dalla sopravvenuta revisione degli strumenti pianificatori.
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Nota della Redazione
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