Rinuncia al ricorso per sopravvenuto annullamento del tariffario nazionale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 334 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente e accettata dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c, cod. proc. amm., senza che sia necessario un esame nel merito delle questioni prospettate. L’estinzione per rinuncia non richiede l’accertamento della fondatezza o dell’infondatezza delle censure, essendo sufficiente la volontà abdicativa della parte, purché manifestata ritualmente e non condizionata. La compensazione delle spese di lite, concordata tra le parti, può essere disposta dal giudice in conformità all’accordo raggiunto.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una casa di cura privata, aveva impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1924 del 13 dicembre 2024, recante il nuovo nomenclatore regionale adottato in recepimento del nomenclatore nazionale previsto dal decreto interministeriale n. 272/2024. L’impugnazione concerneva specificamente le prestazioni e le tariffe regionali indicate in uno degli allegati alla delibera, relative a diverse branche specialistiche.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente notificava e depositava un atto di rinuncia al ricorso, motivato dalle sopravvenute sentenze del TAR Lazio che avevano annullato il decreto ministeriale n. 272/2024, presupposto normativo della delibera regionale impugnata, nonché dalle interlocuzioni con l’amministrazione regionale che aveva avviato il procedimento di revisione delle tariffe regionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso, resa ai sensi dell’art. 44 cod. proc. amm., e della conforme dichiarazione del difensore della parte ricorrente all’udienza pubblica del 17 luglio 2026, unitamente all’accordo sulla compensazione delle spese di lite.
La rinuncia è stata considerata idonea a determinare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c, cod. proc. amm., norma che disciplina le ipotesi di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuto difetto di interesse, cui si ricollega anche l’ipotesi di rinuncia.
Il Collegio ha quindi pronunciato sentenza di estinzione, senza entrare nel merito delle censure proposte, disponendo la compensazione delle spese di lite in conformità all’accordo raggiunto tra le parti. La decisione si inserisce in un contesto in cui il venir meno del provvedimento nazionale presupposto ha reso priva di oggetto l’impugnazione della delibera regionale di recepimento.
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Nota della Redazione
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