Prelazione e diritti soggettivi: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 326 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di prelazione spettante ai proprietari delle unità immobiliari espropriate nel compendio castellano di Colloredo di Monte Albano costituisce diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di affievolimento per effetto di provvedimenti amministrativi. Ove oggetto, termini e modalità di esercizio di tale diritto, nonché superfici, volumi, corpi di fabbrica, prezzo di cessione e condizioni di acquisto siano integralmente predeterminati dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione, la controversia relativa agli inviti ad esercitare la prelazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo. Eventuali errori materiali nella determinazione del prezzo o delle superfici non valgono ad attrarre la causa nella giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
I ricorrenti, già proprietari o eredi di proprietari di unità immobiliari site nel Castello di Colloredo di Monte Albano, compendio danneggiato dal sisma del 1976, avevano subito l’espropriazione degli immobili ai sensi dell’art. 3, comma 5, l.r. FVG n. 66/1991, in vista del recupero unitario del compendio con oneri a carico della Regione. Il Sindaco del Comune aveva notificato loro, ai sensi dell’art. 3, comma 8-sexies, l.r. n. 66/1991, l’invito ad esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite, ubicate esclusivamente nei corpi di fabbrica denominati Mastio e Casetta Nievo.
I destinatari dell’invito avevano impugnato gli atti dinanzi al TAR, deducendo la mancata applicazione delle agevolazioni previste dal previgente art. 3, comma 8, della l.r. n. 66/1991 e dall’art. 27, comma 17, l.r. n. 63/1977, l’inclusione nel calcolo della superficie di porzioni non residenziali o comuni, l’errore sul tasso di interesse del contributo (7% invece dell’8%) e la circostanza che i lavori di ricostruzione fossero ancora in corso. Si erano costituiti il Comune e, ad opponendum, la Regione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e plurimi profili di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la vicenda era regolata da una disciplina speciale, l’art. 3, commi 8 e seguenti, l.r. n. 66/1991, che detta norme per il recupero organico del Castello, ritenuto di preminente interesse regionale. Tale disciplina, come sostituita e integrata dalle ll.rr. FVG n. 13/2024 e n. 7/2025, predetermina integralmente gli elementi dell’acquisto: il comma 8-bis individua i corpi di fabbrica ove avviene l’attribuzione in proprietà, il comma 8-ter fissa i criteri per il prezzo di cessione, il comma 8-quater disciplina la deduzione del contributo e il comma 8-sexies stabilisce termini e modalità di esercizio della prelazione.
Proprio la natura del diritto e la sua integrale regolazione legale hanno costituito il cuore della decisione. Il TAR ha osservato che il diritto di prelazione è diritto soggettivo potestativo, richiamando il precedente del Consiglio di Stato n. 5428/2025, e che nel caso di specie il Comune non residua alcuna discrezionalità: esso è giuridicamente obbligato a trasferire la proprietà degli immobili a favore di chi abbia esercitato la prelazione, a fronte di un prezzo e di condizioni tutte legali.
Quanto alle doglianze sul calcolo delle superfici e sul tasso di interesse, il Collegio ha chiarito che esse involgono eventuali meri errori nell’applicazione delle disposizioni da parte dell’amministrazione, ma che tali errori non valgono ad attrarre la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo. L’atto impugnato non costituisce esercizio di potere autoritativo, ma adempimento di un obbligo legale di trasferimento.
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi degli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a., compensando interamente le spese di lite e dando atto della possibilità di riassumere il processo dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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Nota della Redazione
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