La perentorietà dei termini della VIA non comporta decadenza: il silenzio resta inadempimento (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 311 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale per i progetti ricompresi nel PNIEC entro i termini perentori di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 integra l’ipotesi di silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a. La perentorietà dei termini procedimentali della VIA è una perentorietà sui generis: per i procedimenti riguardanti l’ambiente non vigono forme di silenzio significativo, sicché l’amministrazione in ritardo non perde il potere di provvedere, né la scadenza del termine si associa a decadenza alcuna. L’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006 impone l’attivazione d’ufficio del potere sostitutivo in caso di inerzia, in continuità temporale con il termine di ordinaria conclusione della relativa fase procedimentale, per evitare il differimento sine die della definizione del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 11.12.2024 istanza per il rilascio della VIA relativa a un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 82 MW, rientrante tra i progetti PNIEC di cui all’Allegato I-bis alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006. L’istanza, resa procedibile con atto del 3.3.2025, avviava il procedimento accelerato di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, con termini complessivi di 160 giorni e scadenza al 10.8.2025. Decorso inutilmente tale termine senza l’adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, né la predisposizione dello schema da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, né il concerto del Ministero della Cultura, la società proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo altresì la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preliminarmente, disponeva l’estromissione dal giudizio della Soprintendenza locale, avendo la stessa già espresso parere endoprocedimentale favorevole e non essendo ad essa ascrivibile alcuna condotta inerziale.
Nel merito, il Collegio accertava l’avvenuto superamento dei termini perentori di conclusione del procedimento, senza che risultasse adottato alcun atto espresso né attivato il potere sostitutivo. Richiamata la natura di perentorietà sui generis dei termini VIA – che non determina decadenza dal potere, ma configura silenzio-inadempimento – il giudice valorizzava la speciale disciplina di cui all’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, che impone l’attivazione ex officio del potere sostitutivo, discostandosi dal regime generale della legge n. 241/1990 che richiede l’istanza di parte.
Quanto all’effetto conformativo, il Tribunale, conformandosi all’orientamento del Consiglio di Stato, modulava l’ordine di provvedere nel rispetto della pianificazione per quote differenziate di lavorazione dei progetti prioritari, assegnando al Ministero il termine di 50 giorni per concludere il procedimento nell’ambito della quota di appartenenza, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Il termine così fissato rendeva non necessaria la nomina del commissario ad acta, fatta salva la facoltà di reiterare l’istanza.
La domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 veniva riqualificata ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. come azione di condanna: trattandosi di mera restituzione di somma già pagata, svincolata dal perdurare del ritardo e non avente funzione riparatoria, il Collegio escludeva la riconducibilità all’indennizzo da ritardo di cui all’art. 28 del d.l. n. 69/2013, disponendo la prosecuzione del giudizio con rito ordinario.
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Nota della Redazione
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