Ottemperanza per RPD docenti supplenti: onere della prova e cessazione materia (TAR Liguria n. 982 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanni l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, l’onere di dimostrare l’intervenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo grava sull’Amministrazione stessa, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’eventuale avvenuta erogazione della somma, seguita dalla restituzione dell’importo da parte del creditore su richiesta dell’Amministrazione, non integra un valido adempimento, con la conseguenza che l’actio iudicati resta fondata. La produzione documentale effettuata oltre il termine assegnato dal giudice per l’integrazione è ammissibile se il termine ha natura ordinatoria ai sensi dell’art. 152, comma 1, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ricorre solo quando la pretesa azionata risulti pienamente soddisfatta.
Il Fatto
Le ricorrenti, insegnanti non di ruolo con contratti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Savona, sezione lavoro, una sentenza che riconosceva il loro diritto a percepire l’emolumento denominato “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), previsto dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riferimento alle supplenze svolte in determinati anni scolastici. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alle docenti gli importi dovuti, oltre accessori.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, le insegnanti proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento del dovuto in favore di una delle ricorrenti. Per tale posizione, la pretesa risultava pienamente soddisfatta e, pertanto, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Quanto all’altra ricorrente, la stessa aveva rappresentato nel ricorso di aver ricevuto l’emolumento unitamente allo stipendio di marzo 2025, ma di aver poi restituito l’importo su richiesta della Ragioneria Territoriale dello Stato competente. In seguito a un’ordinanza istruttoria della Sezione, la docente ha depositato la copia dell’ordine di bonifico del 10 aprile 2025, comprovante l’intervenuta rifusione della somma già erogata.
Sulla questione processuale della tardività di tale produzione documentale, il Collegio ha ritenuto l’ammissibilità della stessa, trattandosi di adempimento rispetto a un termine avente natura ordinatoria. Il rinvio esterno all’art. 152, comma 1, c.p.c., operato dall’art. 39 c.p.a., consente infatti di superare la decadenza per il deposito di documenti, in assenza di una espressa previsione di perentorietà nel codice del processo amministrativo.
Nel merito, il TAR ha osservato che l’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non aveva assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo. La circostanza che la somma fosse stata erogata e poi restituita dalla beneficiaria su richiesta dell’ufficio contabile dimostra, al contrario, che il giudicato non era stato eseguito. L’actio iudicati è stata, quindi, ritenuta fondata.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, pagando la somma dovuta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, e ha nominato fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Le spese di lite, liquidate forfettariamente, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in considerazione della natura seriale della controversia e della riconosciuta assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.
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Nota della Redazione
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