Cessata la materia del contendere per l’ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 304 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere la circostanza che l’Amministrazione, ancorché nel corso del giudizio di ottemperanza, abbia dato integrale esecuzione al giudicato, dimostrando l’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata. In tale evenienza il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
La vicenda origina dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 67/2025 del Tribunale di Udine, sezione Lavoro, la quale, non essendo stata appellata dall’Amministrazione, era passata in giudicato. A fronte della mancata esecuzione di tale pronuncia da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo l’esecuzione coattiva del dictum giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ha rilevato che nel corso del giudizio l’Amministrazione aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato, eliminando la situazione di inadempimento che aveva legittimato l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. L’integrale soddisfacimento della pretesa ha reso pertanto non più necessario l’intervento giurisdizionale, determinando il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del processo.
In applicazione del principio codificato dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più contestazioni da risolvere tra le parti. Tale declaratoria rappresenta l’esito naturale del processo quando sopravvenga un fatto, successivo alla proposizione del ricorso, che determini il pieno conseguimento dell’utilità richiesta dalla parte istante.
Il Collegio ha nondimeno provveduto sul fronte delle spese, compensando la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la quale ha ottemperato solo in corso di giudizio. L’Amministrazione è stata pertanto condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, quantificate in misura di €.1000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa.
La disposta condanna comprende altresì la distrazione delle spese in favore del difensore, il quale ha dichiarato di essere antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., con ciò assicurando l’effettività della tutela economica della parte vittoriosa. La sentenza, infine, è stata dichiarata esecutiva secondo il disposto dell’ordinamento processuale amministrativo.
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Nota della Redazione
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