Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il rilascio della concessione (TAR Lazio n. 929 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso con il quale il concessionario impugni le note comunali di determinazione del canone demaniale e dell’imposta regionale, qualora nelle more del giudizio l’amministrazione abbia rilasciato una nuova concessione demaniale marittima. La sopravvenienza del titolo concessorio, infatti, priva di utilità attuale la pronuncia sul gravame, rendendo il processo inidoneo a soddisfare la pretesa sostanziale azionata. La declaratoria di improcedibilità consegue alla dichiarazione di carenza di interesse manifestata dalla ricorrente, alla quale il giudice deve uniformarsi quando essa sia vincolante e non si ponga in contrasto con l’interesse pubblico. In tale evenienza le spese di lite possono essere integralmente compensate, con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di un compendio adibito a bar ristorante, impugnava dinanzi al TAR le note con cui il Comune aveva determinato il canone annuo per l’anno 2015 e l’imposta regionale dovuta ai sensi della legge regionale n. 2/2001. Il Comune di Latina si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione comunale rilasciava alla ricorrente una nuova concessione demaniale marittima ventennale, con atto del 2016. La società, preso atto del rilascio del nuovo titolo, depositava memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la fattispecie andasse definita in coerenza con le dichiarazioni della ricorrente, la quale aveva espressamente manifestato la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione di merito. Il rilascio della concessione ventennale, intervenuto in corso di causa, aveva infatti determinato il venir meno dell’utilità concreta che la società avrebbe potuto conseguire dall’eventuale annullamento delle note impugnate.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamato congiuntamente all’art. 85, comma 9, c.p.a. La pronuncia si fonda sulla verifica che la dichiarazione della parte fosse vincolante e non confliggente con altri interessi meritevoli di tutela, nonché sulla constatazione che il processo non fosse più in grado di produrre alcun effetto utile per la ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando la sussistenza dei relativi presupposti, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.
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Nota della Redazione
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