Silenzio-inadempimento e mancata impugnazione del provvedimento sostitutivo: improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lazio n. 832 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. presuppone che l’inerzia perduri fino al momento della decisione, trattandosi di condizione dell’azione. L’emanazione di un provvedimento esplicito sopravvenuto rende il ricorso avverso il silenzio-inadempimento improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Qualora l’atto sopravvenuto, inserendosi nella medesima traiettoria di quello già gravato, non sia meramente confermativo ma costituisca rinnovata manifestazione di volontà dispositiva, resa all’esito di una nuova istruttoria e sulla base di un arricchito apparato motivazionale, e non venga impugnato, l’interesse del ricorrente si trasferisce dall’annullamento dell’atto originario all’annullamento dell’atto sostitutivo, con conseguente improcedibilità anche dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il Fatto
Il ricorrente agiva ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulla sua istanza volta a ottenere il contributo indennitario per i danni subiti dall’abitazione a seguito di un grave evento atmosferico. Nelle more del giudizio, il Comune adottava un provvedimento di rigetto, avverso il quale il ricorrente proponeva motivi aggiunti.
Successivamente, il Sindaco emanava un’ordinanza di revoca del contributo, non impugnata dall’interessato. Il Collegio, dato avviso alle parti della possibile improcedibilità, tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso originario, riportandosi all’orientamento secondo cui la condanna a provvedere presuppone che l’inerzia perduri fino alla pronuncia, mentre l’emanazione di un atto esplicito sopravvenuto fa venir meno l’interesse del privato.
Analoga conclusione è stata raggiunta per i motivi aggiunti. L’ordinanza sindacale, pur non impugnata, si è sovrapposta e sostituita al provvedimento di rigetto originariamente gravato. Il Collegio ha escluso che si trattasse di atto meramente confermativo, attesa la diversità del soggetto emanante, la rinnovazione dell’istruttoria e la più ampia motivazione.
Il Tribunale ha inoltre affermato il potere officioso di qualificare gli atti amministrativi in base al loro contenuto sostanziale, riconoscendo all’ordinanza natura provvedimentale e valenza esterna, nonostante le deduzioni del ricorrente circa la sua presunta estraneità o il suo carattere “interno”.
La mancata impugnazione del provvedimento sostitutivo, divenuto inoppugnabile, rende il processo inutile e determina la sopravvenuta carenza d’interesse, non potendo gli effetti dell’atto non gravato essere travolti dalla decisione.
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Nota della Redazione
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