Revoca del porto di fucile e rilevanza delle condotte aggressive nei rapporti di vicinato (TAR Lazio n. 828 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile costituisce esplicazione di una potestà amministrativa connotata da ampi margini di discrezionalità, preordinata a un giudizio di natura prognostica e cautelare in ordine alla possibilità di abuso delle armi. Tale valutazione può legittimamente fondarsi su circostanze oggettive e soggettive che, anche sulla base di elementi soltanto indiziari, risultino sintomatiche dell’inaffidabilità dell’interessato, senza che sia necessaria una condanna penale o la pendenza di un procedimento. La conflittualità nei rapporti di vicinato, caratterizzata da condotte aggressive e minacciose, è idonea a giustificare il provvedimento restrittivo. L’eventuale archiviazione o declaratoria di prescrizione del reato non inficia la valutazione amministrativa, che può apprezzare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile, impugnava il rigetto della propria istanza di accesso agli atti relativi al procedimento preordinato alla revoca della licenza. Successivamente, il Questore adottava il provvedimento di revoca, avverso il quale il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo vizi di motivazione, carenza di istruttoria e difetto di potere di sottoscrizione in capo al Vicario del Questore.
Il provvedimento di revoca era fondato su due procedimenti penali pendenti a carico del ricorrente per condotte di minaccia e lesione personale nei confronti di alcuni vicini, ritenute sintomatiche della sua inaffidabilità e della carenza del requisito della “buona condotta” di cui agli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, r.d. n. 773/1931.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso originario, rilevando che il documento impugnato non costituiva un diniego di accesso, ma una nota manoscritta del ricorrente, nella quale lo stesso riferiva della impossibilità di visionare l’intero fascicolo. Il TAR ha evidenziato che il ricorrente non aveva identificato i documenti che assumeva essergli stati sottratti, né aveva allegato elementi atti a comprovare un effettivo diniego da parte dell’Amministrazione, la quale aveva anzi accolto l’istanza di accesso.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il diniego e la revoca del porto d’armi costituiscono esercizio di una potestà discrezionale finalizzata alla formulazione di un giudizio prognostico e cautelare sulla affidabilità del soggetto. Tale potere può essere esercitato non solo in presenza di condanne o procedimenti penali, ma anche quando l’interessato non dia affidamento di non abusare delle armi, potendo rilevare anche episodi di modesto rilievo criminale o semplici comportamenti indicatori di una carenza di autocontrollo.
La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Questore, che aveva correttamente valorizzato la tipologia delle condotte aggressive e minacciose poste in essere nei rapporti di vicinato, la loro attualità e gravità, a prescindere dalla loro qualificazione penale. Ha inoltre precisato che nella specie non trovava applicazione l’art. 11, comma 1, TULPS, relativo a fattispecie di divieto vincolato, bensì la sola parte delle disposizioni che richiama i concetti di buona condotta e affidabilità, da vagliare in modo discrezionale.
Quanto alla rilevanza delle sopravvenienze processuali, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’archiviazione o dalla prescrizione del reato. Nella specie, tali esiti non avevano accertato l’estraneità del ricorrente ai fatti, essendo l’archiviazione dovuta alla scarsa possibilità di pervenire a giudizio prima della prescrizione.
Infine, il Collegio ha ritenuto infondato il motivo relativo alla sottoscrizione del provvedimento da parte del Vicario, richiamando l’istituto della sostituzione per legge: il vicario è automaticamente legittimato a sostituire il titolare dell’ufficio in caso di assenza, senza necessità di alcuna delega formale, operando una distinzione tra funzione vicaria e istituto della delega.
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Nota della Redazione
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