Improcedibilità del ricorso e carenza di legittimazione passiva del Commissario Straordinario e del Ministero per atti non adottati dal Commissario (TAR Liguria n. 979 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso ordinanze contingibili e urgenti, aventi natura temporanea, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora gli effetti del provvedimento siano cessati e non sia stata proposta domanda risarcitoria. Le amministrazioni che non hanno adottato l’atto impugnato, quali il Ministero dell’Interno e il Commissario Straordinario, sono carenti di legittimazione passiva e vanno estromesse dal giudizio ai sensi dell’art. 41 c.p.a., atteso che il giudizio amministrativo va instaurato esclusivamente nei confronti dell’autorità che ha emanato il provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Liguria due ordinanze contingibili e urgenti, adottate dal Sindaco del Comune di Genova ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni per la demolizione del viadotto di Via Pionieri e Aviatori d’Italia a tutela della pubblica incolumità, unitamente agli atti presupposti del Commissario Straordinario.
Nel corso del giudizio, il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso per intervenuta cessazione degli effetti dei provvedimenti impugnati, di natura temporanea. Il Ministero dell’Interno e il Commissario Straordinario eccepivano, altresì, il difetto di legittimazione passiva e la sopravvenuta carenza di interesse. La società ricorrente, nel frattempo ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarata insolvente, rinunciava al ricorso, non essendo stato il giudizio riassunto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera, rilevando come gli atti impugnati fossero stati adottati esclusivamente dal Sindaco e non da tali amministrazioni.
Richiamato l’art. 41 c.p.a., il Tribunale ha precisato che il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato l’atto impugnato, con la conseguenza che le amministrazioni diverse dall’organo emanante sono prive di legittimazione passiva e vanno estromesse dal giudizio.
Quanto alla posizione della società ricorrente, il Collegio ha rilevato che le ordinanze impugnate avevano cessato i loro effetti sin dal 25 marzo 2022, trattandosi di provvedimenti di natura temporanea e contingibile. In assenza di una domanda risarcitoria, l’interesse alla decisione del ricorso doveva ritenersi venuto meno per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale ha, infine, osservato che la questione della mancata riassunzione del giudizio a seguito della sottoposizione della società alle procedure liquidatorie avrebbe potuto condurre a una declaratoria di estinzione, ma ha ritenuto dirimente e assorbente il profilo dell’improcedibilità per cessazione degli effetti dei provvedimenti.
Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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