Ottemperanza: cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale del Ministero (TAR Liguria n. 971 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di pagamento scaturente dalla sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo configurabile un residuo interesse della parte ricorrente alla pronuncia nel merito. In tale evenienza, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e gravano sull’Amministrazione, la quale ha dato causa al giudizio con il proprio inadempimento, dovendosi assimilare, quanto alla regolamentazione delle spese, il giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante di religione cattolica assunta con contratti a termine reiterati, aveva ottenuto dal Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, per l’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’Amministrazione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato dal difensore della ricorrente con nota depositata in data 29 giugno 2026. Tale sopravvenienza ha integrato la piena soddisfazione della pretesa azionata, rendendo l’esito del giudizio satisfattivo degli interessi della ricorrente.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità ulteriore per la parte ricorrente dalla prosecuzione del processo.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico del Ministero, sulla base del criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione, infatti, ha dato causa al giudizio di ottemperanza con il proprio inadempimento, sicché la regolamentazione delle spese non poteva che seguire l’esito sostanziale della controversia, favorevole alla ricorrente.
Il TAR ha quindi liquidato le spese in misura forfettaria, tenuto conto della natura seriale della controversia e del richiamo al principio, enunciato da Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, secondo cui il giudizio di ottemperanza è assimilabile, quanto alle spese, alle procedure esecutive. La somma è stata distratta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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