Inammissibile l’ottemperanza se la sentenza è di rigetto, l’obbligo di demolire nasce dal provvedimento (TAR Lombardia n. 4165 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile solo quando la sentenza da eseguire, pronunciando l’accoglimento della domanda, abbia imposto all’Amministrazione un obbligo di facere specifico rimasto ineseguito. Le pronunce di rigetto, invece, lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente alla radicazione del giudizio, senza attribuire alcun comando giudiziale azionabile in sede di ottemperanza. Ne consegue che la sentenza che conferma la legittimità di un’ordinanza di demolizione non costituisce titolo per l’azione di cui all’art. 112 c.p.a., poiché l’obbligo di eseguire il ripristino scaturisce direttamente dalla legge e dal provvedimento amministrativo, non dal giudicato.
Il Fatto
Una società proprietaria di un’unità immobiliare segnalava al Comune di Milano, con esposto del 2022, la presenza di un box auto realizzato abusivamente in una porzione del cortile comune. L’Amministrazione, dopo il sopralluogo e l’istruttoria, adottava un’ordinanza di ripristino ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, impugnata dai proprietari del manufatto. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza del 2025, poi passata in giudicato. A seguito di nuove istanze di sanatoria presentate dai controinteressati e di un nuovo diniego con ordine di ripristino, la società diffidava il Comune all’esecuzione coattiva, ricevendo una comunicazione di carattere interlocutorio. La società proponeva quindi ricorso per ottemperanza alla sentenza di rigetto, chiedendo misure coercitive e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente confermato il rilievo officioso circa l’inammissibilità dell’ottemperanza. La sentenza n. 1906/2025 era una pronuncia di rigetto del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione: essa ha confermato la legittimità del provvedimento impugnato ma non ha impartito alcun comando all’Amministrazione, lasciando inalterato il rapporto giuridico preesistente. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui solo le statuizioni di accoglimento generano un obbligo di ottemperanza, mentre le pronunce di rigetto ne sono strutturalmente prive. L’obbligo di eseguire il ripristino deriva dalla legge e dal provvedimento, non dalla sentenza, sicché l’eventuale inosservanza è sindacabile con i rimedi ordinari, non con l’ottemperanza.
Quanto alla domanda subordinata di riqualificazione in azione avverso il silenzio-inadempimento, il Collegio l’ha rigettata: il petitum sostanziale non era limitato alla declaratoria dell’obbligo di provvedere, ma mirava all’esecuzione coattiva della demolizione. Inoltre, le sopravvenienze procedimentali – il nuovo ordine di ripristino del 2025 e la pendenza del giudizio avverso il diniego di sanatoria – escludevano l’attualità di un inadempimento puro e semplice. Il Comune aveva riscontrato l’istanza e avviato la fase istruttoria per la demolizione d’ufficio, configurandosi un procedimento in corso e non un’inerzia assoluta.
Infine, il TAR ha respinto la domanda di conversione in rito ordinario per l’impugnazione della comunicazione PEC del 27 ottobre 2025: trattandosi di atto meramente informativo e interlocutorio, privo dei requisiti del provvedimento amministrativo, non era autonomamente lesivo né impugnabile. In ogni caso, la successiva trasmissione del fascicolo all’Ufficio Demolizioni avrebbe privato l’atto di ogni residua attualità lesiva, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.