Ottemperanza per la carta docente: assegnato il termine di 90 giorni e nominato il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4021 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per provvedere, nominando sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere legittimamente esclusa laddove ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento esecutivo, la serialità del contenzioso e la natura del beneficio economico, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Una docente adiva il TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di 2.500,00 euro.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione in data 28 agosto 2025. Non essendo seguito alcun adempimento, la ricorrente notificava il ricorso in ottemperanza l’8 maggio 2026, dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, chiedendo, tra l’altro, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la fondatezza del ricorso, avendo accertato sia l’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia del giudice del lavoro, sia la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Alla luce di tali presupposti, il TAR dispone che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin da ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, il quale, a semplice richiesta della parte, porrà in essere tutti gli atti necessari entro i successivi 60 giorni, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento dell’astreinte, il Collegio la respinge, richiamando l’insegnamento del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. contempla, oltre al limite negativo della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nella specie, il ritardo è ricondotto alla complessità del procedimento di esecuzione, che coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, nonché alla eccezionale mole di contenzioso seriale riguardante la carta docente.
Infine, il Tribunale valorizza la natura del beneficio, che non si configura come mezzo di sostentamento del lavoratore ma come incentivo eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. In virtù del principio di soccombenza, il Ministero è condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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