Ottemperanza al giudicato per la carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3953 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’Amministrazione che non abbia effettuato, neppure parzialmente, i pagamenti dovuti in forza di una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata è inottemperante. Il creditore ha diritto all’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., dovendosi assegnare all’Amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, anche in considerazione dell’esiguità del credito e delle difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, una sentenza di condanna che accertava il suo diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per determinate annualità, con conseguente obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’Amministrazione ed era passato in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando la mancata corresponsione delle somme dovute. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che, rispetto al titolo esecutivo notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti ha confermato che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, e che la resistente non aveva fornito alcuna indicazione in ordine all’andamento della procedura.
Il Tribunale ha quindi accertato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che il credito non era contestato nell’an e nel quantum. Ha conseguentemente ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inutile decorso, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza quale commissario ad acta.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando il principio secondo cui la disposizione esclude l’applicazione delle astreintes quando risulti “manifestamente iniqua”. Rilevano in tal senso, sulla scorta dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, le peculiarità del debitore pubblico, le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, che renderebbe la penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.