Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e decorrenza del termine dilatorio (TAR Lombardia n. 3936 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, passata in giudicato, è titolo per proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 c.p.a. L’azione è proponibile decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. Qualora l’amministrazione resti inottemperante, il giudice, nell’accogliere il ricorso, assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.400,00 oltre interessi e spese, in relazione al beneficio della carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 3 giugno 2025 ed era passata in giudicato.
Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era stata notificata all’amministrazione e che risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto ritenuto fondato il ricorso.
Conseguentemente, il Collegio ha disposto l’obbligo dell’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese.
Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari, con la precisazione che, per l’esecuzione, potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del citato d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico della struttura dell’amministrazione debitrice.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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