La mancata disponibilità dell’area dal principio condiziona l’ammissione al beneficio e radica la giurisdizione amministrativa (TAR Lombardia n. 3929 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici, ove non ricorra una fattispecie di giurisdizione esclusiva, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è affidato all’ordinario criterio della causa petendi di cui all’art. 103, comma 1, Cost. Colui che richiede un contributo è titolare di un interesse legittimo nella fase antecedente all’assegnazione; dopo l’ammissione acquisisce invece un diritto soggettivo all’erogazione. La decadenza disposta per la mancata dimostrazione ab origine della disponibilità delle aree oggetto di intervento, requisito condizionante l’ammissione al beneficio sin dalla domanda, incide su una posizione di interesse legittimo e radica la giurisdizione del giudice amministrativo. La lex specialis può legittimamente correlare l’effetto decadenziale alla mancata osservanza di prescrizioni non meramente temporali, quali la dimostrazione della disponibilità delle aree, trattandosi di condizione ragionevole e proporzionata a garanzia dell’interesse pubblico e della par condicio tra i partecipanti. L’atto di impegno dei proprietari che rimetta a successivi accordi ogni pattuizione non integra un contratto preliminare idoneo a comprovare la disponibilità dell’area.
Il Fatto
Il Comune di Lecco partecipava all’iniziativa regionale “Multimodale Urbano”, risultando ammesso a contributo per un importo di circa quindici milioni di euro. In fase di accettazione del beneficio, l’amministrazione regionale contestava l’insufficienza della documentazione comprovante la disponibilità delle aree di via Castagnera, oggetto di una parte del progetto. Ritenuto che l'”atto di impegno” sottoscritto dai proprietari non integrasse un preliminare di acquisto, la Regione disponeva la decadenza dal contributo e, con successivo decreto, lo scorrimento della graduatoria in favore di altri Comuni. Il Comune di Lecco impugnava i provvedimenti dinanzi al TAR Lombardia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione. Richiamato il criterio della causa petendi e l’orientamento per cui, dopo l’ammissione al beneficio, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo all’erogazione, il Collegio ha osservato che la decadenza non era stata disposta per un mero inadempimento di obblighi esecutivi successivi all’assegnazione, bensì per la mancata dimostrazione originaria della disponibilità dell’area: una carenza che investiva la posizione del Comune sin dalla domanda di partecipazione e che, quindi, incideva su un interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il Tribunale ha escluso la violazione dell’art. 27, comma 3, della L.R. Lombardia n. 34 del 1978, rilevando che la norma ha la funzione limitata di qualificare come perentori determinati termini, senza escludere che la lex specialis possa presidiare con la decadenza anche altre prescrizioni. La lettura dell’avviso pubblico e delle linee guida ha mostrato che la disponibilità delle aree costituiva un requisito di ammissione e una condizione indefettibile per l’erogazione, la cui mancanza determinava un effetto decadenziale.
Quanto alla idoneità della documentazione prodotta, il Collegio ha osservato che l'”atto di impegno” dei proprietari era un atto meramente prenegoziale, che differiva a successivi accordi ogni pattuizione e che non poteva qualificarsi come contratto preliminare o come titolo costitutivo di una servitù di passaggio. La procedura espropriativa, pur astrattamente idonea, non era stata avviata alla data del provvedimento di decadenza, essendo la delibera di reiterazione del vincolo prevista per una data successiva. Quanto allo stralcio dell’intervento di via Castagnera, il TAR ha rilevato che il Comune non aveva presentato alcuna richiesta di variante e che lo stralcio avrebbe inciso sul punteggio complessivo, senza che il ricorrente avesse dimostrato di conservare comunque una posizione utile in graduatoria.
Infine, il Tribunale ha giudicato ragionevole e proporzionata la decadenza, trattandosi di condizione posta a garanzia dell’effettiva realizzabilità del progetto e della par condicio tra i concorrenti. La Regione non avrebbe potuto derogare alle regole della lex specialis in attesa del completamento della procedura espropriativa, senza violare il principio di imparzialità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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