Inottemperanza del Ministero alla sentenza sulla carta del docente: la nomina del commissario ad acta rende manifestamente iniqua l’astreinte (TAR Lombardia n. 3868 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso il mancato adempimento di una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto alla carta del docente, la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione costituisce circostanza che rende manifestamente iniqua, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., l’applicazione della penalità di mora a carico del debitore pubblico, tenuto conto dell’eccezionale mole di contenzioso pendente riguardante il rilascio del beneficio. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza, pur accogliendo la domanda e dichiarando l’inottemperanza dell’amministrazione, può legittimamente respingere la richiesta di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro, senza che ciò incida sull’effettività della tutela, atteso che la nomina del commissario ad acta è idonea a garantire l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, l’amministrazione scolastica era stata condannata a riconoscere alla parte ricorrente la carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo complessivo di 1.500,00 euro. La sentenza era passata in giudicato. A fronte del mancato adempimento, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione e chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Nel merito, la domanda è stata accolta, risultando la pretesa sorretta da idonea documentazione e non avendo l’amministrazione dedotto di aver adempiuto. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza dell’amministrazione, assegnando un termine di novanta giorni per l’accredito delle somme, con nomina fin d’ora del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, che sarà investito solo su istanza della parte creditrice.
Quanto alla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta. La disposizione esclude l’applicazione delle astreintes quando ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, esimenti da valutare in concreto secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie, la manifesta iniquità è stata ritenuta in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e delle circostanze che hanno determinato il ritardo, riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente. Infine, le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in misura ridotta tenuto conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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