Revisione prezzi negli affidamenti-ponte: necessaria clausola espressa (TAR Lombardia n. 3857 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile, la revisione prezzi è consentita solo alle condizioni dell’art. 106, comma 1, lett. a), ossia quando sia espressamente prevista nei documenti di gara con clausole chiare e precise. L’art. 29 del d.l. n. 4/2022 non si applica ai rapporti già in essere, non potendo determinare l’automatica integrazione di clausole revisionali non originariamente pattuite. La normativa successiva di cui al d.lgs. n. 36/2023 è priva di efficacia retroattiva. La sopravvenuta scadenza del contratto determina la carenza di interesse alle domande di annullamento, che vanno dichiarate improcedibili.
Il Fatto
Un’associazione di volontariato e una cooperativa sociale, affidatarie del servizio di trasporto secondario di pazienti con ambulanza tra i presidi ospedalieri di Milano, impugnavano le delibere con cui l’ASST aveva disposto il rinnovo del servizio per il bimestre settembre-ottobre 2022 e l’intensificazione dell’attività notturna mediante contratti-ponte. Le ricorrenti chiedevano l’annullamento dei provvedimenti, lo scioglimento dal vincolo contrattuale e l’accertamento del diritto alla revisione dei corrispettivi dal luglio 2022, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze. Nel corso del giudizio, intervenuta la scadenza del contratto-ponte, le parti dichiaravano di non avere più interesse alle domande di annullamento, insistendo solo sulla pretesa economica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato l’improcedibilità delle domande di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo necessario delibare l’eccezione di tardività. Ha invece esaminato nel merito la domanda di condanna, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2), c.p.a. e non soggetta ai termini decadenziali di impugnazione.
La pretesa alla revisione prezzi è stata ritenuta infondata. Il Collegio ha chiarito che l’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 legittimava il ricorso alla procedura negoziata per i contratti-ponte, in ragione dell’emergenza pandemica e dell’obbligo di approvvigionamento aggregato, ma che la disciplina del codice non prevedeva alcun automatismo revisionale. La regola era l’invariabilità dei corrispettivi, salvo le ipotesi derogatorie di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), che richiedono una previsione espressa nei documenti di gara. La giurisprudenza richiamata conferma la natura di clausola “esorbitante” dell’istituto e il divieto di interpretazione analogica.
Quanto all’art. 29 del d.l. n. 4/2022, la norma si riferisce alle procedure successive alla sua entrata in vigore e non è idonea a integrare automaticamente i rapporti già in essere. Le ricorrenti non hanno allegato né dimostrato l’esistenza di clausole revisionali contrattuali, né prodotto documentazione analitica sugli effettivi incrementi di costo, dichiarando anzi di non poter quantificare il maggior onere. Irrilevanti sono stati infine ritenuti i riferimenti alle D.G.R. Lombardia n. 6645/2017 e n. 6956/2022, concernenti fattispecie diverse dal trasporto secondario tra strutture ospedaliere.
La richiesta di sostituire i corrispettivi pattuiti con parametri tariffari esterni è stata qualificata come una vera e propria rideterminazione giudiziale del prezzo, non consentita in assenza di una specifica previsione normativa o contrattuale. Le domande di condanna sono state respinte, con compensazione delle spese per la complessità e novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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