Cessazione della materia del contendere per ottemperanza eseguita (TAR Lombardia n. 3840 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, in corso di giudizio, provveda spontaneamente a eseguire integralmente il comando contenuto nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, dando piena soddisfazione alla pretesa azionata. L’intervenuta esecuzione dell’obbligo di pagamento di somme liquidate dal giudice civile con sentenza passata in giudicato determina il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla decisione. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, rimasta inerte fino alla proposizione del ricorso, giustifica la condanna alle spese di lite e la rifusione del contributo unificato in favore della parte vittoriosa.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 4.037,02, oltre interessi e spese. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 16 giugno 2025, era passata in giudicato.
Nonostante l’inerzia dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione delle somme e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza nella fase esecutiva. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata il 13 luglio 2026, la difesa della ricorrente aveva segnalato l’avvenuta erogazione, da parte del Ministero, di quanto riconosciuto in sede di giudizio civile con la sentenza ottemperanda. L’esecuzione spontanea del comando giudiziale ha integrato la piena soddisfazione della pretesa azionata.
Il Tribunale ha qualificato la fattispecie come cessazione della materia del contendere, ricorrendo l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa della ricorrente, avendo l’Amministrazione resistente provveduto a eseguire il comando contenuto nell’ottemperanda sentenza resa dal giudice civile. Ne è conseguita la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente. Le somme sono state attribuite direttamente ai difensori, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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