Ottemperanza per mancato pagamento di sentenza su contratti a termine: assegnato il termine di novanta giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3825 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione pubblica, dichiarata illegittima dal giudice ordinario, costituisce titolo esecutivo idoneo per l’azione di ottemperanza avanti al giudice amministrativo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione inadempiente un termine per provvedere al pagamento integrale delle somme dovute e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. La mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum da parte dell’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, rafforza la fondatezza della pretesa azionata in sede di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti di lavoro a tempo determinato reiterati dall’anno scolastico 2007/08, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro la declaratoria di illegittimità della reiterazione contrattuale e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno, quantificato in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. La sentenza, notificata al Ministero tramite PEC il 4 giugno 2025, era passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza che l’amministrazione avesse provveduto ad alcun adempimento, la ricorrente agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme statuite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso integralmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento da parte dell’amministrazione. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno evidenziato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, e che la resistente, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato alcuna deduzione utile né fornito indicazioni in merito.
Il credito, pertanto, non è stato contestato dall’amministrazione né nell’an né nel quantum. Su tale base, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero intimato, che non aveva dato corso ai pagamenti indicati nel titolo esecutivo. All’amministrazione è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’organo. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, avrebbe dovuto dare corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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